
L’art. 1, comma 186, della Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025 prevede per i soggetti che si iscrivevano nell’anno 2025 per la prima volta alla gestione previdenziale dell’INPS artigiani e commercianti:
Tale agevolazione rientra nel regime cosiddetto de minimis, relativo agli aiuti di Stato.
La riduzione contributiva ha ad oggetto sia i contributi dovuti entro il minimale reddituale sia i contributi dovuti sui redditi eccedenti tale limite.
Inoltre è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedano riduzioni della contribuzione.
Con la circolare n. 83 del 24 aprile 2025 l’INPS ha fornito indicazioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni confermando l’esclusione per i soggetti che sono già stati in precedenza iscritti ad una delle gestioni citate e si sono cancellati.
Anche i contribuenti in regime forfetario e loro coadiuvanti/coadiutori familiari dei titolari, possono beneficiare dell’agevolazione se in possesso dei seguenti requisiti:
La procedura per la richiesta della riduzione contributiva è stata resa operativa a partire dall’8 agosto 2025 (messaggio 7 agosto 2025, n. 2449, INPS).
L’istanza poteva essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite accesso al Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) e compilando il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025”.
Detto ciò, in sede di modello Redditi 2026, per chi beneficia della nuova agevolazione contributiva, ai fini del calcolo delle eccedenze contributive 2025 e degli acconti 2026, dovrà:
Tale indicazione opera anche i contribuenti in regime forfetario che, dopo aver presentato la comunicazione per la riduzione ordinaria del 35% dei propri contributi (ex comma 77 art. 1, della Legge n. 190/2014) hanno deciso subito dopo di sfruttare la più vantaggiosa agevolazione introdotta dall’art. 1, comma 186, della Legge 207/2024.
In tali casi: la presentazione di tale domanda determinerà la disapplicazione del regime previdenziale forfetario dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale e l’applicazione della riduzione contributiva in trattazione.
In via eccezionale e per il solo anno 2025, tale opzione non determinerà, pertanto, l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato ai sensi dell’art. 1, comma 82, della Legge n. 190/2014 al termine della fruizione della riduzione contributiva per i nuovi iscritti nell’anno 2025 (circolare n. 83 del 24 aprile 2025).
Sullo stesso argomento:Artigiani
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati