
Il quadro DI del modello Redditi 2026 deve essere obbligatoriamente compilato dai soggetti che, nel corso del 2025, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.
Salvo il caso di errori contabili di competenza, il passaggio del credito da “integrativa ultrannuale” nel dichiarativo in cui si compila il quadro DI rappresenta un passaggio obbligatorio prima del suo utilizzo in compensazione orizzontale (Indicazioni operative Telefisco 2020).
Il credito indicato nel quadro DI nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, viene considerato quale “rigenerato” in quanto:
Previsioni secondo le quali, per l’utilizzo effettivo in compensazione tramite F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), è necessaria: la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale gli stessi crediti emergono; il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione.
In tal modo, la disciplina dei crediti IVA è stata estesa anche alle imposte sui redditi e all’IRAP.
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
A tal fine il quadro DI del modello Redditi dovrà essere così compilato
|
Colonna 1 |
Codice tributo relativo al credito risultante dalla dichiarazione integrativa ultrannuale. |
|
Colonna 2 |
Anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio per la dichiarazione integrativa Redditi 2022, bisogna indicare 2021). |
|
Colonna 3 |
Credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 4 e va sommato all’ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell’apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata (ad esempio, in caso di eccedenza IRPEF, nel rigo RN36 del quadro RN). |
|
Colonna 4 |
Il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Credito che concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla dichiarazione di quest’anno. Il risultato di tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX. |
Nel caso in cui, nel corso del 2025, siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d’imposta occorre compilare un distinto rigo del quadro DI per ciascun codice tributo e relativo periodo d’imposta.
Sullo stesso argomento:Modello redditi PF
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati