
Con la campagna dichiarativa che entra nel vivo non è raro imbattersi in contribuenti che si presentano in studio con il solo prospetto dell’Agenzia delle Entrate o del sistema TS per la detrazione delle spese mediche. Si chiede quindi conferma della possibilità di utilizzare tale elaborato in luogo di una puntuale raccolta e conservazione dei documenti di spesa.
In via preliminare si ricorda che per effetto delle modifiche apportate dall’art. 6 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73 al testo dell’art. 5, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 175/2014:
Nel dettaglio, devono distinguersi due scenari:
Contribuente che accetta la precompilata senza modifiche: esonero totale
Se viene accettato integralmente il contenuto del 730 precompilato:
Il CAF o il professionista acquisisce dal contribuente una dichiarazione con la quale quest’ultimo attesta di avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione precompilata senza modifiche ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2014. L’esonero dall’esibizione per il contribuente e dalla conservazione per il CAF o il professionista abilitato riguarda esclusivamente la documentazione che attesta il sostenimento della spesa detraibile o deducibile comunicata dai soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate, l’ammontare della spesa sostenuta e la relativa modalità di pagamento. Resta fermo che il contribuente è tenuto ad esibire (e il CAF o il professionista a conservare) la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. Qualora, invece, il contribuente ritenga opportuno esibire comunque al CAF o al professionista anche la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi, il CAF o il professionista abilitato esamina i documenti e ne verifica la corrispondenza con i dati riportati nella dichiarazione precompilata. Se tale corrispondenza è confermata, la dichiarazione viene presentata senza modifiche e il CAF o il professionista è esonerato dalla conservazione della documentazione relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi. In ogni caso il contribuente è tenuto ad esibire la documentazione diversa da quella, sopra descritta, relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi, come, ad esempio, le ritenute esposte nella Certificazione Unica e le spese detraibili e deducibili comunicate dai sostituti d’imposta tramite la medesima certificazione. Il CAF o il professionista è tenuto a conservare tale documentazione in base alle regole di cui al D.M. n. 164/1999. L’eventuale insussistenza delle condizioni soggettive rilevate in capo al contribuente determina il recupero delle detrazioni, deduzioni e agevolazioni ad esse collegate nei confronti del medesimo. Restano ferme, nei confronti del CAF o del professionista, le ordinarie sanzioni previste in caso di apposizione di un visto di conformità infedele.
Modello 730 precompilato con modifiche: verifica selettiva
Se il contribuente ritiene di dover effettuare modifiche al modello 730 precompilato, con specifico riferimento alle spese sanitarie:
A questo punto possono verificarsi due scenari:
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