
Con la risposta ad interpello n. 135/E dell’8 luglio 2026 l’Agenzia delle entrate torna ad esprimersi sul perimetro applicativo della participation exemption e chiarisce che, in presenza di taluni regimi agevolativi esteri - nel caso di specie la peculiare esenzione fiscale concessa dalla Serbia per investimenti “rilevanti” - la partecipata può essere considerata localizzata in uno Stato a fiscalità privilegiata ai fini dell’art. 87 TUIR.

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