
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 152 del 3 luglio 2026, S.O. n. 26) il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che introduce il nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, in vigore dal 4 luglio 2026.
Il provvedimento si inserisce nel percorso di attuazione della delega fiscale (legge n. 111/2023), come successivamente prorogata e modificata, e rappresenta un intervento organico di riordino e sistematizzazione della normativa vigente in materia di IRPEF e IRES. L’obiettivo dichiarato è quello di raccogliere in un corpus unitario le disposizioni esistenti, migliorandone chiarezza, coerenza e accessibilità.
Il decreto si limita formalmente ad approvare il nuovo Testo Unico allegato, articolato in più sezioni (Allegati da A a I), che sostituisce e coordina la disciplina previgente. In linea con i principi della delega, il riordino dovrebbe favorire una maggiore leggibilità delle norme, riducendo la frammentazione normativa stratificatasi negli anni.
Un primo elemento di rilievo riguarda l’Allegato A, che definisce le tipologie di società e le imposte rilevanti ai fini del regime delle operazioni straordinarie tra soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea. Sul versante della fiscalità internazionale, gli Allegati B e C introducono nel nuovo TUIR il lessico tecnico e le misure di riferimento dell’imposizione minima globale, rafforzando il coordinamento con il quadro europeo e OCSE.
Particolare interesse pratico presenta anche l’Allegato D, che rende immediatamente consultabili i coefficienti di redditività del regime forfetario per gruppi di settore e codici ATECO. Gli Allegati E e F, invece, danno evidenza alla componente tecnologica e digitale del nuovo impianto, elencando beni materiali e beni immateriali con un livello di dettaglio che include anche intelligenza artificiale, digital twin, edge computing, data spaces e cybersecurity industriale.
Sul piano delle misure con impatto soggettivo e territoriale, l’Allegato G classifica le categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, mentre gli Allegati H e I individuano i comuni rilevanti ai fini della disciplina dei frontalieri con la Svizzera. Questo profilo conferma che il nuovo testo unico tende a concentrare, accanto alle norme generali sui redditi, anche allegati applicativi che facilitano l’individuazione di soggetti, beni, territori e parametri rilevanti.
Dal punto di vista operativo, si attendono ora le prime analisi interpretative per verificare:
Ulteriori chiarimenti sono attesi anche tramite documenti di prassi e interventi interpretativi dell’Agenzia delle Entrate, fondamentali per la concreta applicazione del nuovo impianto normativo.
Per i consulenti e le imprese si apre quindi una fase di studio e aggiornamento, con particolare attenzione alle eventuali riclassificazioni normative e ai riflessi sui modelli dichiarativi e sugli adempimenti.
| Profilo di confronto | Assetto preesistente | Assetto post D.Lgs. n. 117/2026 |
|---|---|---|
| Fonte normativa di riferimento | La disciplina delle imposte sui redditi era contenuta nel TUIR previgente e in una pluralità di disposizioni stratificate nel tempo, oggetto di numerosi interventi correttivi e di coordinamento. | Il decreto approva un nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con finalità di riordino organico in un corpus unitario. |
| Tecnica normativa | La consultazione della disciplina richiedeva spesso il coordinamento tra testo base, novelle e norme speciali esterne. | Il nuovo impianto mira a razionalizzare e ricondurre le disposizioni in un testo sistematico, come espressamente indicato nel decreto di approvazione. |
| Entrata in vigore | Si applicava il quadro normativo anteriore alla pubblicazione del nuovo testo unico. | Il D.Lgs. n. 117/2026 è stato pubblicato il 3 luglio 2026 ed è entrato in vigore il 4 luglio 2026. |
| Struttura del testo | Il sistema era conosciuto attraverso il TUIR storico e successive integrazioni, senza un recente riassetto complessivo in forma di nuovo testo unico unitario. | Il decreto approva il testo unico allegato e lo accompagna con allegati da A a I, segno di una costruzione normativa più ampia e articolata. |
| Finalità dichiarata | Prevaleva una disciplina consolidata ma caratterizzata da forte sedimentazione normativa. | La finalità dichiarata è il riordino organico delle disposizioni legislative vigenti in materia di imposte sui redditi, in attuazione della delega fiscale. |
| Coordinamento con fiscalità internazionale | Il quadro previgente risultava distribuito tra TUIR, decreti attuativi e norme speciali. | Nel nuovo testo unico risultano ricomprese anche le definizioni rilevanti ai fini dell’imposizione minima globale, collocate nell’Allegato B previsto dall’articolo 308. |
| Imposizione minima globale | La materia era regolata da discipline esterne e non da un testo unico dei redditi organicamente ricomposto. | L’Allegato B contiene definizioni dettagliate, tra cui aliquota minima d’imposta del 15 per cento, gruppo multinazionale, impresa a bassa imposizione, imposta minima nazionale equivalente e altre nozioni di sistema; l’Allegato C disciplina la riduzione da attività economica sostanziale con percentuali per spese salariali e immobilizzazioni materiali dal 2023 al 2032. |
| Regime forfetario | La disciplina dei coefficienti di redditività era letta nell’ambito della normativa speciale di settore. | L’Allegato D reca la tabella del regime forfetario dei contribuenti minimi, con gruppi di settore, codici ATECO 2007 e coefficienti di redditività. |
| Incentivi e allegati tecnici | Il sistema previgente non presentava, nel medesimo corpo normativo unitario, allegati tecnici così estesi nel materiale qui esaminato. | Gli Allegati E e F riportano elenchi dettagliati di beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, richiamati dall’articolo 364. |
| Beni materiali 4.0 e infrastrutture | La disciplina era storicamente collocata in testi e allegati eterogenei, spesso esterni al TUIR tradizionale. | L’Allegato E include macchine utensili, robot, sistemi di monitoraggio, infrastrutture HPC, edge computing, reti 5G private, sistemi di cybersecurity industriale e altre componenti funzionali alla trasformazione digitale. |
| Beni immateriali e software | Le regole applicative risultavano disperse tra normative agevolative e rinvii esterni. | L’Allegato F include software, piattaforme, applicazioni, sistemi di AI, digital twin, cybersecurity, supply chain, sostenibilità, data spaces e piattaforme low-code/no-code. |
| Tutela di categorie specifiche | La disciplina delle agevolazioni occupazionali era tendenzialmente rinvenibile in fonti esterne e in normative speciali. | L’Allegato G individua categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, fra cui lavoratori molto svantaggiati, persone con disabilità, donne vittime di violenza, giovani ammessi a specifici incentivi e altri soggetti individuati dalla norma. |
| Frontalieri Italia-Svizzera | I riferimenti territoriali erano ricostruiti attraverso accordi, procedure amichevoli ed elenchi esterni al TUIR. | Gli Allegati H e I inseriscono direttamente nel nuovo testo unico gli elenchi dei comuni italiani rilevanti ai fini dell’applicazione dell’Accordo tra Italia e Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020. |
| Ambito territoriale frontalieri | Il quadro applicativo richiedeva il rinvio a elenchi e documenti collegati alla disciplina pattizia. | L’Allegato H elenca i comuni italiani nella fascia dei 20 km dal confine con la Svizzera non precedentemente inclusi nei vecchi elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, mentre l’Allegato I individua specificamente i comuni delle province di Brescia e Sondrio nella medesima fascia territoriale. |
Riferimenti normativi:
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