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E-commerce: dal 1° luglio 2026 dazio forfetario di 3 euro sulle spedizioni di modico valore

26 Giugno 2026
E-commerce: dal 1° luglio 2026 dazio forfetario di 3 euro sulle spedizioni di modico valore

Con la circolare n. 17 del 25 giugno 2026 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito le istruzioni operative conseguenti all’entrata in vigore del Regolamento UE 2026/382 del Consiglio, che ha soppresso, a decorrere dal 1° luglio 2026, la franchigia dai dazi doganali prevista dagli artt. 2324 del Regolamento CE n. 1186/2009 per le spedizioni di valore trascurabile.

In via transitoria, fino al 1° luglio 2028, è introdotto un dazio forfetario di 3 euro:

  • per ciascun art. contenuto in spedizioni;
  • aventi valore intrinseco complessivo non superiore a 150 euro;
  • nell’ambito delle vendite a distanza di beni importati.

La misura si applica, in primo luogo, alle merci importate nell’ambito del regime Import One Stop Shop, IOSS, che beneficiano dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto all’importazione prevista dall’art. 143, paragrafo 1, lettera c-bis), della Direttiva 2006/112/CE.

Rientrano inoltre nel nuovo sistema le merci contenute in spedizioni postali di valore intrinseco non superiore a 150 euro oggetto di vendite a distanza di beni importati.

La circolare richiama l’attenzione sulla corretta individuazione delle vendite a distanza di beni importati ai sensi dell’art. 14, paragrafo 4, punto 2), della Direttiva 2006/112/CE.

Affinché ricorra tale fattispecie:

  • il fornitore (anche presunto/piattaforma online) deve essere un soggetto passivo IVA;
  • l’acquirente deve essere qualsiasi altra persona non soggetto passivo (consumatore), un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non siano soggetti a IVA in virtù dell’art. 3, paragrafo 1 della Direttiva IVA;
  • al momento della vendita, le merci devono trovarsi in un Paese o territorio terzo rispetto al territorio IVA unionale;
  • il trasporto o la spedizione devono essere effettuati dal fornitore o per suo conto, anche in forma indiretta;
  • i beni ceduti sono diversi dai mezzi di trasporto nuovi e dai beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto.

Particolare rilievo assume la distinzione tra operazioni in regime IOSS e operazioni non rientranti in tale regime.

Dunque il trattamento fiscale del dazio diverge in base al regime IVA applicato:

  • Regime IOSS: Il dazio di 3 euro è esente dall’IVA all’importazione e non deve essere incluso nella base imponibile;
  • Regimi non-IOSS: L’IVA è dovuta all’importazione e deve essere calcolata su un valore che include il dazio di 3 euro.

Il dichiarante - individuato gerarchicamente tra il titolare IOSS, il soggetto aderente agli Special Arrangements o il rappresentante indiretto - è il debitore principale responsabile del pagamento del dazio forfetario.

Il dazio pagato per merci successivamente restituite al venditore non è oggetto di rimborso o sgravio sulla base della sola invalidazione della dichiarazione per reso, fatta salva l’applicazione delle disposizioni ordinarie per merci difettose o non conformi, come riportato nel successivo paragrafo.

Le novità comportano inoltre rilevanti adeguamenti dichiarativi. Vengono aggiornati i tracciati H1, H6 e H7, introdotto il nuovo codice di preferenza “5” per identificare le merci assoggettate al dazio forfetario ed eliminato il precedente codice C07 collegato alla franchigia soppressa. Sono inoltre previsti nuovi obblighi informativi relativi agli identificativi dei prodotti, destinati a rafforzare le attività di controllo nel settore del commercio elettronico.

La riforma segna il definitivo superamento del regime di esenzione per le spedizioni di modico valore e inaugura un nuovo sistema di tassazione delle importazioni e-commerce fondato su regole uniformi e su una maggiore tracciabilità delle operazioni. 

Riferimenti normativi:

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