
Con la risoluzione n. 24/E del 24 giugno 2026 l’Amministrazione finanziaria chiarisce che, per i crediti di c.d. “primo e secondo stage”, le svalutazioni rilevate ai sensi dell’IFRS 9 sono deducibili per quinti e devono essere assunte ai fini fiscali al netto delle eventuali rivalutazioni contabilizzate nello stesso esercizio.

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