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Intermediari finanziari: in chiaro il regime di deducibilità delle svalutazioni su crediti per perdite attese

25 Giugno 2026
Intermediari finanziari: in chiaro il regime di deducibilità delle svalutazioni su crediti per perdite attese

Con la risoluzione n. 24/E del 24 giugno 2026 l’Amministrazione finanziaria chiarisce che, per i crediti di c.d. “primo e secondo stage”, le svalutazioni rilevate ai sensi dell’IFRS 9 sono deducibili per quinti e devono essere assunte ai fini fiscali al netto delle eventuali rivalutazioni contabilizzate nello stesso esercizio.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 24/E del 24 giugno 2026, chiarisce che le svalutazioni dei crediti di primo e secondo stage, ai sensi dell'IFRS 9, sono deducibili per quinti e devono essere considerate al netto delle rivalutazioni contabilizzate nello stesso esercizio.