
L’art. 12 dello schema di Decreto legislativo correttivo della riforma fiscale (c.d. Omnibus), approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026, interviene sulla disciplina della detrazione IVA modificando gli artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972 e recependo i principi espressi dal Tribunale dell’Unione europea nella sentenza dell’11 febbraio 2026, causa T-689/24 .
Come noto, il diritto alla detrazione presuppone la coesistenza di due condizioni:
A tali presupposti si aggiunge l’obbligo di annotazione del documento nel registro IVA acquisti.
In tale contesto, l’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 prevede attualmente che la detrazione sia esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto.
La novità principale consiste nell’estensione di tale termine alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di insorgenza del diritto.
Nei fatti: il legislatore intende allungare di due anni il termine entro il quale può essere esercitata la detrazione dell’imposta.
In parallelo viene modificato anche l’art. 25 del Decreto IVA, consentendo la registrazione delle fatture entro il termine di presentazione della dichiarazione riferita al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento.
L’intervento rappresenta, di fatto, un ampliamento dei tempi a disposizione delle imprese per effettuare le necessarie verifiche amministrative e fiscali prima della registrazione delle fatture e dell’esercizio della detrazione.
Particolarmente rilevante è poi il chiarimento contenuto nella relazione illustrativa in materia di fatture ricevute nell’anno successivo rispetto a quello di effettuazione dell’operazione.
Dunque il riferimento è alla c.d. fatture a cavallo d’anno.
L’eliminazione, dall’art. 25, delle parole “in riferimento al medesimo anno” consentirebbe infatti di esercitare il diritto alla detrazione anche nella dichiarazione relativa all’anno di insorgenza del diritto, purché la fattura sia ricevuta prima della presentazione della relativa dichiarazione annuale e sia annotata in un’apposita sezione del registro degli acquisti.
Così ad esempio, laddove la fattura riferita a una operazione eseguita in una annualità (ad esempio 2026), sia ricevuta l’anno successivo (2027) e, comunque, prima del termine di presentazione della dichiarazione, avranno altresì il diritto a esercitare la detrazione - previa registrazione del documento in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti [relativo a tutte le fatture ricevute in un anno (2027) e per le quali in diritto a detrazione è sorto nell’anno precedente (2026)] – con la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui il diritto è sorto (2026).
Si tratta di una soluzione che supera l’impostazione consolidatasi dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2017 e richiamata dall’Agenzia delle Entrate nelle circolari n. 1/E del 2018 e n. 20/E del 2021.
Resta tuttavia necessario attendere l’approvazione definitiva del correttivo per valutare la portata effettiva delle nuove disposizioni.
Sullo stesso argomento:Detrazione IVA
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati