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Accertamento e riscossione

Frontalieri: rileva il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa

23 Giugno 2026
Frontalieri: rileva il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa

Il regime fiscale previsto dall’Accordo Italia-Svizzera sui lavoratori frontalieri può applicarsi anche se il datore di lavoro ha sede fuori dall’area di frontiera, a condizione che l’attività sia svolta nell’area di frontiera italiana e che siano rispettati tutti i requisiti previsti dall’art. 2 dell’Accordo.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia delle Entrate conferma che il regime fiscale per i lavoratori frontalieri si applica anche se il datore di lavoro ha sede fuori dall'area di frontiera, purché l'attività sia svolta in tale area e siano rispettati tutti i requisiti previsti dall'art. 2 dell'Accordo Italia-Svizzera.