
Con l’ultimo aggiornamento della Guida l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate ha messo in chiaro le modalità di consultazione delle e-fatture per le quali in riesame è stata ammessa la disapplicazione dell’imposta di bollo.
In particolare, nel portale “Fatture e corrispettivi” il soggetto IVA o un suo intermediario con delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o al servizio di “Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA” può consultare gli elenchi delle fatture elettroniche per le quali, in virtù dell’accoglimento della richiesta di riesame, l’ufficio ha riconosciuto il non assoggettamento all’imposta di bollo.
Le fatture elettroniche originariamente presenti nell’Elenco A, ma non più assoggettate all’imposta di bollo a seguito di accoglimento della richiesta di riesame, possono essere consultate nella scheda “Fatture escluse da Elenco A in autotutela”.
L’Elenco A originario viene modificato a seguito dell’esclusione di tali fatture, riportando esclusivamente quelle che rimangono assoggettate all’imposta di bollo.
Le fatture elettroniche presenti nell’Elenco B, ma non più assoggettate all’imposta di bollo a seguito di accoglimento della richiesta di riesame, possono essere invece consultate nella scheda “Fatture escluse da Elenco B in autotutela”.
In tal caso, nella scheda Elenco B anche la precedente indicazione dell’assoggettamento all’imposta di bollo della fattura elettronica, rappresentata con la dicitura “BOLLO SI” nell’ultima colonna dell’elenco B, viene aggiornata in “BOLLO NO”; per tale fattura elettronica l’attestazione di assoggettamento all’imposta di bollo, prodotta in formato pdf/a, non sarà più disponibile.
Nella schermata iniziale della funzionalità per il “Pagamento dell’imposta di bollo” viene data evidenza al contribuente della presenza di una richiesta di riesame accolta per il trimestre selezionato, mediante una “i” informativa posta accanto al numero di fatture dell’Elenco A e dell’Elenco B.
Si ricorda che ex art. 12-novies del D.L. n. 34/2019 e al provvedimento Prot. n. 34958 del 4 febbraio 2021 (vedi a monte il D.M. MEF 4 dicembre 2020), l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”:
I soggetti IVA possono dunque verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.
Se, invece, i soggetti IVA ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre tramite il servizio Civis è possibile richiedere assistenza per ottenere un eventuale riesame ossia rideterminazione degli importi contestati dall’Agenzia delle Entrate con apposita comunicazione ex art. 12-novies del D.L. n. 34/2019 sopra citato.
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