
Il nuovo correttivo Omnibus della riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 , si presenta come un intervento eterogeneo, destinato a incidere sia su profili sostanziali della fiscalità diretta e indiretta sia su aspetti di coordinamento e rifinitura tecnica del sistema. Dalla bozza circolata emerge un perimetro normativo ampio, che interessa il trattamento fiscale dei familiari, i fringe benefit relativi alle auto aziendali, la disciplina dei trust, il reddito di lavoro autonomo, il reddito d’impresa, la detrazione IVA e ulteriori profili di compliance. L’impostazione del provvedimento conferma la funzione del Decreto correttivo quale strumento di manutenzione evolutiva della riforma fiscale, volto a risolvere criticità applicative, lacune di coordinamento e questioni interpretative emerse nella fase di prima attuazione. Sotto questo profilo, il testo appare caratterizzato da una combinazione di norme innovative, disposizioni interpretative e interventi di riallineamento tra disciplina civilistico-contabile e disciplina tributaria.
Persone fisiche e lavoro dipendente - Uno dei primi interventi riguarda la clausola di salvaguardia di cui al comma 4-ter dell’art. 12 del TUIR, in materia di trattamento fiscale dei familiari ai fini delle deduzioni, detrazioni per oneri e welfare aziendale, nei casi in cui non spettino le detrazioni per carichi di famiglia. La modifica chiarisce che, con riferimento agli altri soggetti indicati nell’art. 433 c.c., diversi da coniuge e figli, il requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria assume rilievo solo quando la disposizione di volta in volta applicabile faccia espresso riferimento ai familiari fiscalmente a carico, oltre al limite reddituale previsto. La novella è particolarmente rilevante in quanto opera con effetto retroattivo dal periodo d’imposta 2025. Ne deriva un impatto immediato sulla ricostruzione del perimetro soggettivo dei benefici fiscali collegati alla nozione di familiare, con potenziali riflessi anche sulle politiche di welfare aziendale. Sempre in ambito di lavoro dipendente, il correttivo interviene sull’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR per ridefinire la valorizzazione del fringe benefit delle auto concesse in uso promiscuo. È previsto, da un lato, un incremento del 50% dei valori dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione e, dall’altro, un incremento del 5% in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore. La modifica conferma la tendenza del legislatore a rendere più aderente la valorizzazione convenzionale del benefit all’effettivo valore economico del bene assegnato. Sul piano operativo, ciò imporrà una revisione dei criteri utilizzati nei piani di assegnazione delle auto aziendali e un aggiornamento dei processi payroll.
Lavoro autonomo, crediti d’imposta e studi professionali - Tra gli interventi di maggiore rilievo sistematico figura l’introduzione del comma 3-quater all’art. 54 del TUIR. La disposizione stabilisce che le plusvalenze e i proventi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta, inclusi quelli connessi al superbonus, costituiscono redditi diversi. La scelta legislativa appare significativa perché sottrae tali componenti alla naturale attrazione nel reddito di lavoro autonomo, salvo l’ipotesi in cui il credito rappresenti il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale. In tale eccezione, il provento continua a concorrere alla formazione del reddito professionale per la quota corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta. La previsione è destinata a produrre effetti rilevanti sul piano qualificatorio, dichiarativo e, potenzialmente, anche in termini di determinazione della base imponibile previdenziale e di coordinamento con il principio di onnicomprensività del reddito professionale. Particolare attenzione dovrà essere prestata ai casi in cui il credito d’imposta si inserisca in una dinamica sostitutiva del corrispettivo o in fenomeni circolatori successivi all’originaria maturazione del credito. La bozza segnala inoltre, con disposizione autonoma, l’assoggettamento a redditi diversi delle plusvalenze derivanti dalla cessione dello studio professionale acquisito mortis causa o per atto gratuito. Anche tale previsione si colloca nel più ampio percorso di razionalizzazione del trattamento fiscale delle componenti straordinarie connesse all’attività professionale.
Reddito d’impresa, trust e IVA - Sul versante del reddito d’impresa, il correttivo contiene un insieme articolato di modifiche. In primo luogo, viene soppressa, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, la disciplina dell’art. 108, comma 3, del TUIR, che prevede la tassazione per cassa dei contributi corrisposti a fronte di costi relativi a studi e ricerche. A ciò si aggiunge la possibilità di procedere al riallineamento, secondo gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 192/2024, anche delle divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento di principi contabili in periodi antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024. La disposizione amplia quindi il campo di emersione e ricomposizione dei disallineamenti, con particolare interesse per i soggetti che adottano sistemi contabili evoluti o che hanno affrontato transizioni nei criteri di rappresentazione. La bozza contiene altresì modifiche al regime della cessione e dell’assegnazione delle azioni proprie, una riscrittura delle regole di valutazione fiscale delle obbligazioni e un intervento sui profili definitori dei soggetti assimilati alle holding industriali. Completano il quadro una norma di interpretazione autentica dell’art. 84, comma 3, del TUIR in materia di riporto delle perdite fiscali e indicazioni sulla deducibilità di marchi, avviamento e attività immateriali a vita indefinita per i soggetti IAS. In materia di imposizione indiretta, il correttivo interviene sulla disciplina del trust, integrando la regola della tassazione in uscita con il riferimento anche alle imposte ipotecaria e catastale. Viene così chiarito che, in presenza di trasferimenti immobiliari, il trust può comportare non solo l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni al momento del trasferimento finale, ma anche l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale. Sul fronte IVA, viene ampliato il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione relativo agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni. Secondo la nuova formulazione degli artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, la detrazione potrà essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, con un allungamento del perimetro temporale di recupero dell’imposta.
Compliance e riflessi applicativi - Il correttivo non si limita ai profili sostanziali, ma incide anche su specifici aspetti di adempimento e riscossione. Tra questi si segnalano la possibilità di versamento rateale delle somme dovute nell’ambito dell’adempimento collaborativo a seguito di risposta dell’Agenzia delle Entrate, il divieto di effettuare o ricevere pagamenti in contanti o con assegni presso gli sportelli dell’agente della riscossione e l’aumento al 20% della ritenuta sui dividendi percepiti dai fondi pensione europei. Nel complesso, il provvedimento sembra muoversi lungo tre direttrici principali: chiarimento interpretativo, rafforzamento della coerenza sistematica e adeguamento delle regole fiscali a prassi operative ormai diffuse. Per professionisti, imprese e gruppi societari, l’attenzione dovrà concentrarsi soprattutto sulle disposizioni con efficacia retroattiva, sulle modifiche qualificatorie dei componenti reddituali e sugli interventi suscettibili di influire su procedure contabili, dichiarative e di tax risk management.
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Oggetto |
Contenuto |
Articolo |
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Trattamento fiscale dei familiari a carico |
Modifica della clausola di salvaguardia del comma 4-ter dell’art. 12 del TUIR; per i soggetti di cui all’art. 433 c.c., diversi da coniuge e figli, convivenza o assegni alimentari rilevano solo se la norma richiama i familiari fiscalmente a carico |
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Fringe benefit auto aziendali e optional |
Revisione dell’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR; incremento del 50% dei valori dopo il quinto anno dalla prima immatricolazione e incremento del 5% per accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI |
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Cessione di studi professionali |
Qualificazione come redditi diversi delle plusvalenze derivanti dalla cessione dello studio professionale acquisito mortis causa o per atto gratuito |
3 |
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Cessione o compensazione di crediti d’imposta |
Introduzione del comma 3-quater all’art. 54 del TUIR; plusvalenze e proventi da cessione o compensazione di crediti d’imposta qualificati come redditi diversi, salvo crediti-corrispettivo di prestazioni professionali o artistiche |
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Avvicinamento dei valori contabili e fiscali |
Modifiche su azioni proprie, valutazione fiscale delle obbligazioni, soggetti assimilati alle holding industriali, attività immateriali e soggetti IAS |
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Riallineamento valori contabili/fiscali |
Estensione del riallineamento ex artt. 10 e 11 D.Lgs. n. 192/2024 anche ai disallineamenti emersi in periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024 |
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Riporto delle perdite |
Norma di interpretazione autentica dell’art. 84, comma 3, TUIR |
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Detrazione IVA |
Estensione del termine di esercizio del diritto alla detrazione fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di insorgenza del diritto |
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Imposta sulle successioni e donazioni - trust |
Integrazione della disciplina della tassazione indiretta del trust con espresso riferimento anche alle imposte ipotecaria e catastale |
13 |
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Adempimento collaborativo |
Possibilità di versamento rateale delle somme dovute a seguito di risposta dell’Agenzia delle Entrate |
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Pagamenti presso agente della riscossione |
Divieto di eseguire o ricevere pagamenti in contanti o con assegni presso gli sportelli |
17 |
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Fondi pensione europei |
Aumento al 20% dell’aliquota della ritenuta applicata sui dividendi |
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Riferimenti normativi:
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