
Per il triennio 2025-2027 la Legge di Bilancio 2025 prevede che in deroga all’art. 51 TUIR, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, non concorre al reddito di lavoro dipendente, entro il limite complessivo “maggiorato” di euro 1.000 per la generalità dei lavoratori dipendenti, elevato a euro 2.000 per quelli con figli fiscalmente a carico.

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