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Ex dipendenti: via libera al forfetario anche con dimissioni volontarie

29 Maggio 2026
Ex dipendenti: via libera al forfetario anche con dimissioni volontarie

Un contribuente persona fisica che nel 2025 ha percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euro. In data 20 dicembre 2025 il contribuente ha presentato le dimissioni per aprire una nuova attività in regime forfetario: si chiede conferma della possibilità di utilizzo del regime agevolato.

Normativa di riferimento

La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha reintrodotto la lett. d-ter) nel comma 57 della Legge n. 190/2014, ripristinando l’esclusione dal regime forfetario per coloro che nel periodo d’imposta precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 49 e 50 TUIR), per un importo superiore per i periodi d’imposta 2025 e 2026, a 35.000 euro. Nella quantificazione del limite-soglia rilevano anche i redditi assimilati a quelli di reddito di lavoro dipendente, quali ad esempio:

  • il compenso percepito come amministratore di una s.r.l.;
  • assegno di ricerca (lettera c), comma 1, art. 50, TUIR).

Deroga per i rapporti cessati

Tuttavia, il limite di 35.000 euro non si applica quando il rapporto di lavoro risulta cessato entro lo stesso anno.

Questo principio è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate già con la circolare n. 10/E del 2016 e successivamente confermato da ulteriori documenti di prassi. In particolare, viene ribadito che la verifica della soglia reddituale è irrilevante se la cessazione del rapporto avviene nell’anno precedente a quello di applicazione del regime.

Nel caso in esame, la cessazione al 20/12/2025 consente al contribuente, già dal 2026, di aprire partita IVA e accedere legittimamente al regime forfetario, indipendentemente dal reddito percepito come dipendente nel 2025.

Non assume rilievo la modalità di cessazione del rapporto (dimissioni volontarie o licenziamento). Resta tuttavia necessario verificare il rispetto degli altri requisiti previsti dalla disciplina, tra cui l’assenza di attività prevalente svolta nei confronti dell’ex datore di lavoro.

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