
La definizione di terreno edificabile è presente nell’art. 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, rendendo omogenea la nozione di terreno edificabile in relazione a diversi tributi. Ai sensi del citato articolo, un’area è considerata edificabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dall’approvazione della Regione o dall’adozione di strumenti attuativi, quale, ad esempio, il “piano operativo”.

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