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Terzo settore

Sponsorizzazioni ad ASD e SSD: il trattamento fiscale

22 Maggio 2026
Sponsorizzazioni ad ASD e SSD: il trattamento fiscale

Realtà come le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le Società sportive dilettantistiche (SSD) sono molto importanti per le comunità locali e non di rado godono di sponsorizzazioni necessarie a sostenere i costi relativi all’attività istituzionale. Vediamo insieme gli impatti ai fini delle imposte sui redditi e IVA di tali operazioni.

Disciplina ai fini IVA

Innanzitutto è bene osservare che non tutte le sponsorizzazioni sono uguali, con impatti significativi ai fini della disciplina applicabile ai fini IVA.

Tipologia di sponsorizzazione

In cosa consiste

Qualificazione ai fini IVA

Pura

Lo sponsor eroga all’ASD o SSD una somma di denaro per finanziare le sue attività o eventi particolari

Prestazione di servizi (art. 3 del D.P.R. n. 633/1972)

Tecnica

L’azienda fornisce attrezzatura, beni o servizi necessari per lo svolgimento dell’attività dell’ente o di un evento da lui organizzato (es lavanderia lava le magliette sportive, catering fornisce alimenti durante l’evento etc.)

Operazione permutativa (art. 11 del D.P.R. n. 633/1972)

Mista

Combinazione tra denaro e fornitura di beni e servizi

Combinazione delle precedenti

Novità per le sponsorizzazioni tecniche

Dal 1° gennaio 2026, la disciplina IVA viene riscritta dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) prevedendo che, per le permute e le dazioni in pagamento, il corrispettivo sia determinato in base al valore dei beni e dei servizi individuato nell’ammontare complessivo dei costi riferibili alla cessione o prestazione effettuata. In altri termini, il sistema:

  • passa da un criterio oggettivo di mercato a un criterio soggettivo fondato sui costi sostenuti,
  • impone ad ASD e SSD la necessità di una puntuale ricostruzione dei costi sostenuti in relazione all’operazione di sponsorizzazione non sempre agevole in quanto richiede di quantificare il valore di prestazioni immateriali (es. visibilità e promozione), difficilmente riconducibili a costi diretti e puntualmente misurabili.

In tale contesto si inseriscono i correttivi in corso di definizione con la conversione del D.L. n. 38/2026 (c.d. Decreto Fiscale), che sembrano orientati a ricondurre la determinazione della base imponibile a un criterio più aderente al valore economico delle prestazioni scambiate. L’obiettivo è quello di superare le rigidità emerse nella prima fase applicativa e garantire maggiore coerenza con la natura delle operazioni.

Disciplina ai fini delle imposte dirette

Le sponsorizzazioni effettuate a favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) e Società Sportive Dilettantistiche (S.S.D.):

  • sono pienamente deducibili per lo Sponsor;
  • a condizione che siano “connesse ad un contratto la cui caratterizzazione è costituita, di regola, da un rapporto sinallagmatico tra lo sponsor e il soggetto sponsorizzato, in base al quale le parti interessate fissano le clausole contrattuali in relazione agli scopi che esse intendono raggiungere” (R.M. 5 novembre 1974, n. 2/1016 e 17 giugno 1992, n. 9/204).

Tale deducibilità è riconosciuta secondo la giurisprudenza in virtù di una presunzione legale assoluta che riconosce il carattere pubblicitario di tali spese (cfr. Cassazione n. 3470/2024). La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione tributaria, n. 6530 del 19 marzo 2026 ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui, nel vigore dell’art. 90, comma 8, della Legge n. 289/2002, le spese di sponsorizzazione erano assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che ricorressero i presupposti normativi e che il soggetto sponsorizzato avesse effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale. Nonostante l’abrogazione dell’art. 90, comma 8, Legge n. 289/2002, la disciplina è sostanzialmente confluita nell’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 36/2021, confermando la continuità del regime agevolativo. Il nodo centrale resta quello probatorio: ciò che rileva è la dimostrazione concreta dell’attività di sponsorizzazione, mentre risultano irrilevanti le valutazioni sull’antieconomicità della spesa.