
Una società ha sbagliato tutte e quattro le LIPE relative all’anno 2025, corrette in sede di presentazione del modello IVA 2026, correttamente presentato entro il 30 aprile 2026. Si chiede come determinare la sanzione applicabile, che verrebbe versata entro fine maggio 2026, e se è possibile avvalersi del cumulo giuridico.
In via preliminare appare utile ricordare che è una specifica sanzione nel caso di omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati relativi alle LIPE.
La norma di riferimento è l’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997 che punisce tali violazioni:
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Violazione |
Omessa, incompleta o infedele LIPE |
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Rif. Normativo |
Art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/1997 |
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Sanzione ordinaria |
Da 500 euro a 2.000 euro |
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Sanzione ridotta (entro 15 gg) |
Da 250 euro a 1.000 euro |
Le modalità di regolarizzazione delle LIPE sono state chiarite dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 28 luglio 2017, n. 104/E precisando che se, come nel caso di specie, il contribuente attende il momento dichiarativo per sanare la violazione:
Anche per le LIPE è ammesso il ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 (Risoluzione n. 104/E del 2017). Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, trova applicazione la disciplina dell’art. 13 come modificata dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, in attuazione della Legge delega di riforma fiscale di cui alla Legge n. 111/2023.
Venendo al caso oggetto di chiarimento si avrà che la sanzione è pari a:
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500 € |
Sanzione piena per regolarizzazione dal 16° giorno |
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x |
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1/7 |
Riduzione prevista per ravvedimento entro il termine della dichiarazione IVA dell’anno successivo |
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= |
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71,43 € |
Importo sanzione ridotta per ciascuna LIPE |
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X |
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4 |
Numero LIPE errate |
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= |
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285,72 € |
Sanzione totale |
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, viene in rilievo anche l’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, nella formulazione risultante dal D.Lgs. n. 87/2024, che disciplina il cosiddetto cumulo giuridico. La norma, come noto, introduce una mitigazione del trattamento sanzionatorio quando il contribuente commette:
La sanzione unica è determinata assumendo come base quella prevista per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, nei casi ordinari di progressione o pluralità di violazioni.
Nel caso delle LIPE, il cumulo giuridico non risulta tuttavia conveniente:
Con riferimento al caso in argomento, pertanto, pur con 4 LIPE errate si avrebbe una sanzione base “aumentata” di 500 euro.
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METODO |
SANZIONE BASE |
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Cumulo materiale minimo (500 × 4) |
2.000 euro |
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Cumulo giuridico: sanzione più grave 2.000 + 1/4 |
2.500 euro |
Sullo stesso argomento:Dichiarazione IVA
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