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Accertamento e contenzioso

LIPE errate, sanatoria con la dichiarazione IVA: si applica il cumulo giuridico?

18 Maggio 2026
LIPE errate, sanatoria con la dichiarazione IVA: si applica il cumulo giuridico?

Una società ha sbagliato tutte e quattro le LIPE relative all’anno 2025, corrette in sede di presentazione del modello IVA 2026, correttamente presentato entro il 30 aprile 2026. Si chiede come determinare la sanzione applicabile, che verrebbe versata entro fine maggio 2026, e se è possibile avvalersi del cumulo giuridico.

In via preliminare appare utile ricordare che è una specifica sanzione nel caso di omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati relativi alle LIPE.

La norma di riferimento è l’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997 che punisce tali violazioni:

  • con una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro,
  • ridotta alla metà se il contribuente provvede a trasmettere la comunicazione omessa oppure a correggere quella già inviata entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

Violazione

Omessa, incompleta o infedele LIPE

Rif. Normativo

Art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/1997

Sanzione ordinaria

Da 500 euro a 2.000 euro

Sanzione ridotta (entro 15 gg)

Da 250 euro a 1.000 euro

Le modalità di regolarizzazione delle LIPE sono state chiarite dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 28 luglio 2017, n. 104/E precisando che se, come nel caso di specie, il contribuente attende il momento dichiarativo per sanare la violazione:

  • se i dati corretti vengono recepiti direttamente nella dichiarazione annuale IVA, tramite compilazione del quadro VH,
  • non è necessario trasmettere una LIPE sostitutiva,
  • resta però dovuta la sanzione prevista dall’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997.

Anche per le LIPE è ammesso il ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 (Risoluzione n. 104/E del 2017). Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, trova applicazione la disciplina dell’art. 13 come modificata dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, in attuazione della Legge delega di riforma fiscale di cui alla Legge n. 111/2023.

Venendo al caso oggetto di chiarimento si avrà che la sanzione è pari a:

500 €

Sanzione piena per regolarizzazione dal 16° giorno

x

 

1/7

Riduzione prevista per ravvedimento entro il termine della dichiarazione IVA dell’anno successivo

=

 

71,43 €

Importo sanzione ridotta per ciascuna LIPE

X

 

4

Numero LIPE errate

=

 

285,72 €

Sanzione totale

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, viene in rilievo anche l’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, nella formulazione risultante dal D.Lgs. n. 87/2024, che disciplina il cosiddetto cumulo giuridico. La norma, come noto, introduce una mitigazione del trattamento sanzionatorio quando il contribuente commette:

  • più violazioni della stessa disposizione;
  • più violazioni che, in progressione, incidono sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione, anche periodica, del tributo;
  • violazioni reiterate in periodi d’imposta diversi.

La sanzione unica è determinata assumendo come base quella prevista per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, nei casi ordinari di progressione o pluralità di violazioni.

Nel caso delle LIPE, il cumulo giuridico non risulta tuttavia conveniente:

  • il cumulo impone di assumere a base la sanzione più grave, cioè 2.000 euro, aumentata almeno di un quarto;
  • si avrebbe quindi una sanzione iniziale di 2.500 euro, da ridurre poi per effetto del ravvedimento.

Con riferimento al caso in argomento, pertanto, pur con 4 LIPE errate si avrebbe una sanzione base “aumentata” di 500 euro.

METODO

SANZIONE BASE

Cumulo materiale minimo (500 × 4)

2.000 euro

Cumulo giuridico: sanzione più grave 2.000 + 1/4

2.500 euro

Sullo stesso argomento:Dichiarazione IVA