
L’INPS – con Circolare del 7 maggio 2026, n. 53 – ha fornito le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum prevista dall’art. 6 del D.L. 27 febbraio 2026, n. 25, per il periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, in favore di collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 18 gennaio 2026.

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