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Forfettari e modello Redditi PF: il rebus dei rimborsi analitici

5 Maggio 2026
Forfettari e modello Redditi PF: il rebus dei rimborsi analitici

Con l’avvio della campagna dichiarativa 2026 si pone il tema della corretta gestione dei rimborsi spese dei professionisti, con alcuni dubbi interpretativi di rilievo per i contribuenti in regime forfettario (Legge n. 190/2014).

Regime ordinario - Dal 2025, per i professionisti in regime ordinario, i rimborsi spese addebitati analiticamente al committente per l’esecuzione dell’incarico non concorrono più alla formazione del reddito; specularmente, i relativi costi diventano indeducibili, salvo i casi di mancato rimborso disciplinati dal nuovo art. 54-ter TUIR.

La distinzione fondamentale è quindi tra:

  • rimborso analitico: non forma reddito per il professionista;
  • rimborso forfettario o indistinto: continua invece ad avere natura di compenso/onorario.

Resta ferma la diversa disciplina delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, che, se regolarmente documentate, sono escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. IVA e non concorrono al reddito

I dubbi per i forfettari - In passato l’Agenzia aveva chiarito che, per i contribuenti forfetari, i rimborsi spese addebitati in fattura rientravano nei compensi, mentre le sole anticipazioni in nome e per conto del cliente restavano escluse; anche l’imposta di bollo in fattura riaddebitata seguiva la stessa logica.

Dopo la riforma IRPEF/IRES, una parte della dottrina ritiene che la nuova disciplina degli artt. 54, comma 2, lett. b) e 54-ter, comma 1, TUIR (esclusione dei rimborsi analitici dal reddito) non si estenda al regime forfetario. Ciò per tre ordini di motivi:

  • la Relazione tecnica al D.Lgs. n. 192/2024 non prevede effetti finanziari sui forfetari;
  • il regime forfetario ha regole autonome (coefficiente di redditività unico per tutti i ricavi, senza deduzioni analitiche);
  • storicamente i rimborsi erano considerati compensi (interpello n. 428/2022 ).

Altra parte della dottrina, invece, ritiene applicabile anche ai forfetari il nuovo regime di esclusione dei rimborsi analitici, con un effetto potenzialmente favorevole sulla base imponibile e sul rispetto della soglia di 85.000 euro. A tal fine viene valorizzata:

  • sia la nozione comune di reddito di lavoro autonomo professionale (artt. 53 e 53 del TUIR);
  • sia la precisazione resa dalla circolare AdE n. 5/E/2021 che, nel previgente sistema, avevano riconosciuto ai forfetari il medesimo trattamento dei rimborsi spese dei professionisti “ordinari”.

È auspicale al più presto un chiarimento ufficiale stante la rilevanza della scelta in sede di compilazione del quadro LM.

 

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