
Il 30 aprile 2026 scade il termine per presentare la domanda di adesione alla rottamazione-quinquies all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Prima dell’invio è fondamentale verificare i requisiti ossia i paletti fissati dalla Legge n. 199/2025, art, 1, commi 82-101.
Sono definibili solo i carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da:
Rientrano inoltre i carichi appena elencati anche laddove già inseriti nelle precedenti rottamazioni o nel saldo e stralcio per i quali la definizione è divenuta inefficace per mancato o tardivo pagamento.
Sono compresi anche i carichi già oggetto di rottamazione-quater o di riammissione alla rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risulta verificata la decadenza della definizione agevolata.
Sono esclusi, invece, i debiti derivanti da attività di accertamento, le entrate degli enti locali (come TARI e bollo auto), le sanzioni elevate dalla polizia municipale e, in generale, tutti i carichi diversi da quelli espressamente indicati dalla norma.
La domanda si presenta esclusivamente online sul sito dell’AdER.
In area riservata (SPID, CIE, CNS) sono visibili direttamente i soli carichi definibili.
È disponibile anche l’area pubblica con inserimento manuale dei riferimenti dei carichi da sanare.
Prima dell’invio è opportuno richiedere il Prospetto informativo con l’elenco dei debiti ammessi e l’importo dovuto.
Dalla presentazione dell’istanza, per i carichi indicati, l’Agente della riscossione non avvia nuove azioni cautelari o esecutive e sospende quelle in corso.
Restano validi eventuali fermi e ipoteche già iscritti.
Il contribuente, inoltre, non è considerato inadempiente ai fini dei controlli su pagamenti della PA e per il rilascio del DURC.
La norma prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture), la Rottamazione-quinquies si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.
Il pagamento del quantum dovuto ai fini della sanatoria può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure fino a 54 rate bimestrali (minimo 100 euro) con interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026.
Entro il 30 giugno 2026 l’AdER invierà la comunicazione con importi e moduli di pagamento.
Si decade dal beneficio se non si versa la prima o unica rata, oppure due rate anche non consecutive o l’ultima. È ammesso un solo mancato pagamento: il versamento successivo copre l’arretrato, con il rischio di lasciare scoperta l’ultima rata.
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