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Accertamento e riscossione

Rottamazione-quinquies: i controlli prima della presentazione dell’istanza

28 Aprile 2026
Rottamazione-quinquies: i controlli prima della presentazione dell’istanza

Il 30 aprile 2026 scade il termine per presentare la domanda di adesione alla rottamazione-quinquies all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Prima dell’invio è fondamentale verificare i requisiti ossia i paletti fissati dalla Legge n. 199/2025, art, 1, commi 82-101.

Sono definibili solo i carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da:

  • omesso versamento delle imposte (IRPEF, IVA, sostitutive, ritenute) emerso dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni (artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter D.P.R. n. 633/1972),
  • i contributi dovuti all’INPS non richiesti a seguito di accertamento e
  • le sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture.

Rientrano inoltre i carichi appena elencati anche laddove già inseriti nelle precedenti rottamazioni o nel saldo e stralcio per i quali la definizione è divenuta inefficace per mancato o tardivo pagamento.

Sono compresi anche i carichi già oggetto di rottamazione-quater o di riammissione alla rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risulta verificata la decadenza della definizione agevolata.

Sono esclusi, invece, i debiti derivanti da attività di accertamento, le entrate degli enti locali (come TARI e bollo auto), le sanzioni elevate dalla polizia municipale e, in generale, tutti i carichi diversi da quelli espressamente indicati dalla norma.

La domanda si presenta esclusivamente online sul sito dell’AdER.

In area riservata (SPID, CIE, CNS) sono visibili direttamente i soli carichi definibili.

È disponibile anche l’area pubblica con inserimento manuale dei riferimenti dei carichi da sanare.

Prima dell’invio è opportuno richiedere il Prospetto informativo con l’elenco dei debiti ammessi e l’importo dovuto.

Dalla presentazione dell’istanza, per i carichi indicati, l’Agente della riscossione non avvia nuove azioni cautelari o esecutive e sospende quelle in corso.

Restano validi eventuali fermi e ipoteche già iscritti.

Il contribuente, inoltre, non è considerato inadempiente ai fini dei controlli su pagamenti della PA e per il rilascio del DURC.

La norma prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture), la Rottamazione-quinquies si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Il pagamento del quantum dovuto ai fini della sanatoria può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure fino a 54 rate bimestrali (minimo 100 euro) con interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026.

Entro il 30 giugno 2026 l’AdER invierà la comunicazione con importi e moduli di pagamento.

Si decade dal beneficio se non si versa la prima o unica rata, oppure due rate anche non consecutive o l’ultima. È ammesso un solo mancato pagamento: il versamento successivo copre l’arretrato, con il rischio di lasciare scoperta l’ultima rata.

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