News
Professionisti

Forfetari: i controlli da effettuare sui rapporti con l’ex datore di lavoro

22 Aprile 2026
Forfetari: i controlli da effettuare sui rapporti con l’ex datore di lavoro

Ai sensi dell’art. 1, comma 57, lettera d‑bis), Legge n. 190/2014, il regime forfetario è inibito al soggetto che svolge l’attività di impresa o di lavoro autonomo “prevalentemente” nei confronti del proprio datore di lavoro o di ex datori di lavoro dei due periodi d’imposta precedenti, nonché di soggetti a essi riconducibili. La ratio è evitare la mera trasformazione artificiosa di reddito di lavoro dipendente in reddito forfetario, evitando elusione fiscale e contributiva.

Il controllo chiave è verificare, al 31 dicembre se i compensi/fatture riscossi dall’ex datore di lavoro o da soggetti controllati, controllanti o collegati superino il 50% del totale dei ricavi/compensi. Nel caso di superamento del limite, il contribuente deve fuoriuscire dal regime forfetario dal periodo d’imposta successivo, anche se il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni o licenziamento

La verifica va estesa anche ai datori di lavoro degli ultimi due anni fiscali e ai soggetti riconducibili (es. società controllate, colleghe, familiari ai sensi dell’art. 5, comma 5, TUIR), nonché ad amministratori, soci‑lavoratori e collaboratori con reddito assimilato a lavoro dipendente. La norma non vieta assolutamente fatturazioni verso ex datori, ma limita la prevalenza delle stesse, monitorando nel corso dell’anno le somme incassate per evitare la decadenza del regime agevolato.

Check list dei controlli:

1. Identificazione dei soggetti da verificare

  • Il datore di lavoro attuale (se presente).
  • Gli ex datori di lavoro dei due periodi d’imposta precedenti (es. per 2026: 2024 e 2025).
  • Soggetti direttamente o indirettamente riconducibili: controllate, controllanti, collegati, nonché familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado).

2. Verifica della prevalenza (50%)

  • Sommare tutti i ricavi/compensi incassati nell’anno in regime forfetario.
  • Sommare singolarmente i compensi/fatture incassate da ciascun datore di lavoro risultante dal punto 1.
  • Verificare che, per ciascun datore di lavoro (e per ciascun soggetto riconducibile), i compensi non superino il 50% del totale dei ricavi/compensi.

3. Data di cessazione del rapporto di lavoro

  • Verificare se la cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro è anteriore ai due periodi d’imposta precedenti a quello di adozione del forfetario (es. per 2026: se il rapporto è cessato nel 2023 o prima, la causa ostativa non opera).

4. Riconoscibilità del datore di lavoro

  • Verificare che il soggetto in questione sia effettivamente datore di lavoro (erogazione di reddito di lavoro dipendente o assimilato ai sensi degli artt. 49-50 TUIR).
  • Escludere i redditi di cui all’art. 50, comma 1, lettere c), d), f), g), h), h‑bis), i), l) TUIR (es. borse di studio, contributi alla formazione).

5. Situazioni particolari da monitorare

  • Se il forfetario è anche dipendente dello stesso soggetto, verificare che il duplice rapporto esistesse al 1° gennaio 2019 e che non siano intervenute modifiche sostanziali volte a spostare il lavoro dal dipendente all’autonomo.
  • Valutare la presenza di rapporti di lavoro successivi all’apertura della partita IVA: se il forfetario è stato assunto dopo l’apertura della P.IVA e fattura in prevalenza verso lo stesso soggetto, può scattare causa di uscita.

6. Monitoraggio in corso d’anno

  • Gestire monitoraggio periodico delle fatture/compensi incassati da ex datori di lavoro rispetto al totale dei ricavi, per evitare il superamento del 50% a fine anno.

Sullo stesso argomento:Regime forfetario