
Ai sensi dell’art. 1, comma 72, della Legge n. 190/2014, nel caso di passaggio dal regime ordinario (criterio di competenza) al regime forfetario (criterio di cassa), si applica la regola di imputazione prevista per il regime precedente ossia il principio di competenza. È il caso di un contribuente che nel 2025 ha adottato la contabilità ordinaria ed a partire dal 2026 decide di adottare il regime forfetario. In tal caso, se i ricavi conseguiti o le spese sostenute concorrono a formare il reddito nell’ultimo periodo d’imposta in cui si è applicato il criterio ordinario, tali componenti non rilevano nei successivi periodi d’imposta, quando si applica il regime forfetario.

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