
La Cassazione con l’ordinanza n. 8845 del 8 aprile 2026 conferma la responsabilità solidale del commercialista per evasione d’accisa su prodotti energetici, legata a un visto di conformità “leggero” falso.
Fatti e sentenza
In un caso esaminato dall’Ufficio Dogane di Trieste, un meccanismo fraudolento coinvolgeva società correlate che utilizzavano crediti IVA inesistenti per compensare accise su oli minerali. Il commercialista, apponendo il visto di conformità ex art. 35 D.Lgs. n. 241/1997 su dichiarazioni IVA con crediti falsi, è stato ritenuto coobbligato in solido e sanzionato ex art. 13 D.Lgs. n. 471/1997. La CTR Friuli-Venezia Giulia ha rigettato gli appelli, e la Suprema Corte ha confermato la posizione in via definitiva, rigettando i tre motivi di ricorso.
Obblighi del visto “leggero”
La Corte chiarisce che il visto di conformità “leggero” non è una mera verifica formale ma “implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto”.
Il professionista, predisponendo la dichiarazione è tenuto al dovere di diligenza qualificata (art. 1176 c.c.), “diretta ad accertare la sussistenza non meramente documentale ma effettiva del dato esposto in dichiarazione e oggetto del visto, con conseguente sua responsabilità per il rilascio di un visto risultato falso”.
Responsabilità solidale e sanzioni
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, la Corte statuisce che “il commercialista della società contribuente è stato ritenuto coobbligato solidale con la stessa per il pagamento dell’accisa su oli minerali, ex art. 2 del D.Lgs. n. 504/1995, per aver rilasciato un visto di conformità risultato falso avendo attestato, sulla base di una verifica soltanto formale dei dati della dichiarazione fiscale della società, che nella stessa risultava indicato un credito IVA utilizzato dalla società contribuente in compensazione per il pagamento dell’accisa, in realtà inesistente”.
Riferimenti normativi:
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