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Accertamento e riscossione

Pignoramenti da fatture elettroniche: in attesa del decreto attuativo

10 Aprile 2026
Pignoramenti da fatture elettroniche: in attesa del decreto attuativo

La Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, è intervenuta in materia di riscossione e di procedure esecutive, prevedendo uno specifico meccanismo di comunicazione tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate riscossione di crediti pignorabili ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 come da evidenze delle fatture elettroniche in transito dallo SdI.

Il riferimento è al c.d pignoramento lampo introdotto dal comma 117 della Manovra 2026 il quale modificando l’art. 1, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, ha esteso l’utilizzo dei dati delle fatture elettroniche anche all’Agenzia delle Entrate nei rapporti con l’ADER ossia: “per mettere a disposizione dell’agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi. Le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate”.

Tuttavia lo stesso comma 117 rimandava ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità attuative della disposizione in parola.

L’adozione del provvedimento che avrebbe dovuto perfezionarsi entro la fine di marzo a oggi non è ancora avvenuta.

Detto ciò, nel dossier che accompagna la Manovra viene spiegato che con la modifica in esame: al fine di rendere più efficace la riscossione coattiva, l’agente della riscossione può disporre, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture, emesse nel semestre precedente, dai debitori iscritti a ruolo - tra i quali sono compresi i debitori di somme derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati in riscossione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione - nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente.

La normativa previgente prevedeva che tali dati potevano essere utilizzati:

  • dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica;
  • dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali;
  • dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per le attività di vigilanza e di controllo.

In tal modo, i corrispettivi delle fatture elettroniche presenti nei relativi file potranno essere utilizzati anche dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, allo scopo di reperire le informazioni utili all’avvio, in modo mirato, di procedure esecutive presso terzi efficaci nel contrasto alla c.d. “evasione da riscossione”.

Non rimane che attendere l’approvazione del Decreto attuativo.

Ad onor del vero a oggi manca anche il regolamento MEF attuativo della c.d. compensazione volontaria ruoli/rimborsi d’imposta, come da art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 così come modificato dal D.Lgs. n. 110/2024.

A oggi rimangono ancora in essere le vecchie regole ante riforma.

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