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Accertamento e riscossione

Distribuzione non proporzionale di utili: solo la quota “proporzionale” è dividendo

1 Aprile 2026
Distribuzione non proporzionale di utili: solo la quota “proporzionale” è dividendo

La quota di utili attribuita al socio in misura superiore alla propria partecipazione non è interamente qualificabile come dividendo: solo la parte proporzionale beneficia dell’art. 89, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, TUIR, con tassazione del solo 5%, mentre l’eccedenza integra una sopravvenienza attiva imponibile al 100%.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 90/2026 in materia di società - distribuzione non proporzionale di utili - soci - somme ricevute - qualificazione fiscale.

L’istanza è presentata da ALFA s.r.l., BETA s.r.l. e GAMMA s.r.l., socie di DELTA S.p.A., insieme a EPSILON s.r.l. La compagine di DELTA risulta così articolata: ALFA 10%, BETA 25 per cento, GAMMA 35%, EPSILON 30%.

Lo statuto sociale, modificato nel 2025, consente all’assemblea, all’unanimità, di deliberare una ripartizione non proporzionale di utili e riserve distribuibili.

Gli Istanti evidenziano la legittimità civilistica della scelta, richiamando gli artt. 2348 e 2350 del Codice civile e il limite del divieto di patto leonino.

La delibera assembleare, adottata all’unanimità, determinerebbe direttamente il diritto di credito dei soci senza conguagli né accordi successivi tra gli stessi. La finalità dichiarata è soddisfare specifiche esigenze di liquidità di uno dei soci, evitando alterazioni degli equilibri della compagine.

La richiesta all’Amministrazione finanziaria è la seguente: qualificare come dividendi, imponibili IRES per il 5% ai sensi dell’art. 89, comma 2, del TUIR, anche le somme percepite in misura più che proporzionale rispetto alla partecipazione detenuta.

Nel parere, l’Amministrazione finanziaria richiama il principio per cui il diritto al dividendo sorge con la delibera che ne stabilisce l’an e il quantum.

Tuttavia, valorizza la causa concreta dell’operazione.

Dalla bozza di delibera e dall’istanza emerge che la distribuzione non proporzionale è finalizzata a soddisfare le esigenze finanziarie di uno dei soci e a consolidare i vincoli reciproci, non alla mera divisione degli utili.

Ne discende un principio generale: quando alla base della distribuzione non proporzionale vi è una causa diversa dalla ripartizione degli utili, l’attribuzione non può essere considerata fiscalmente, in modo unitario, come dividendo.

Pertanto, per il socio che riceve utili in misura eccedente la propria quota:

  • è dividendo, soggetto all’art. 89, comma 2, del TUIR, solo l’importo proporzionale alla partecipazione;
  • la parte eccedente costituiscesopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88, comma 3, lettera b), del TUIR, imponibile integralmente.

Per gli altri soci rilevano esclusivamente i dividendi effettivamente deliberati in loro favore, tassabili nei limiti del 5%, in presenza dei presupposti. Resta fermo ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria anche sotto il profilo dell’abuso del diritto.

Si ricorda infine che il D.L. n. 38/2026, c.d. Decreto fiscale, all’art. 11 è intervenuto sulla tassazione dei dividendi distribuiti alle imprese abrogando le modifiche di cui all’art. 1, commi 51-55, Legge n. 199/2025.

Nello specifico, è confermato che per le società, gli utili percepiti non concorrono al reddito per il 95% senza condizioni aggiuntive. Mentre le plusvalenze su partecipazioni che rispettano la PEX restano esenti secondo il nuovo testo dell’art. 87.

Riferimenti normativi:

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