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Superbonus: cambio di rotta delle Entrate sui General Contractor

31 Marzo 2026
Superbonus: cambio di rotta delle Entrate sui General Contractor

È di questi giorni la notizia che l’Agenzia delle Entrate abbia emesso una nuova direttiva interna che corregge l’orientamento restrittivo assunto finora nei confronti dei General Contractor nell’ambito del Superbonus, riconoscendo la possibilità di fruire dell’agevolazione anche sul loro margine di guadagno rispetto ai corrispettivi dei subappaltatori.

General Contractor

A causa della complessità delle norme e degli adempimenti concernenti il superbonus (comprovata dal susseguirsi di Interpelli e richieste di chiarimenti all’Agenzia delle Entrate), molti committenti, soprattutto in presenza di lavori particolarmente articolati, devono rivolgersi a soggetti che si occupano di gestire tutti i rapporti con le diverse imprese e con i professionisti coinvolti nel processo di valutazione, progettazione, realizzazione e rendicontazione delle opere edilizie. Detti soggetti si qualificano come “General Contractors” o, in italiano, come “contraenti generali”. La figura del General Contractor è sempre stata familiare per chi si occupa di appalti pubblici, in quanto normata dall’art. 194 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che la definisce come “soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria” a cui è affidata “la realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara”.

La questione contestata

Fino ad oggi gli Uffici hanno sistematicamente escluso dal beneficio fiscale il margine dei General Contractor, qualificandolo come mera attività di coordinamento e non come corrispettivo per interventi edilizi agevolabili (cfr. circolare 24/E/2020, circolare n. 30/E/2020, Risposta a interpello n. 904-334/2021). Ciò comportava il disconoscimento della detrazione per i committenti e l’impossibilità di sconto in fattura per quella quota.

La rettifica dell’Agenzia

La direttiva, a quanto risulta, fornisce istruzioni chiare agli Uffici periferici: il margine del General Contractor rientra nell’alveo delle spese detraibili Superbonus quando l’appaltatore principale assume responsabilità diretta per l’intero intervento. In tal caso, infatti, non si tratta di mero “coordinamento”, ma di corrispettivo per l’opera edile complessiva affidata dal committente.

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