
L’Agenzia, con la risposta n. 88/2026, chiude la porta alla compensazione del credito IVA del Gruppo con i debiti tributari e contributivi dei singoli partecipanti, anche se il rappresentante coincide con la consolidante IRES. Il credito del Gruppo IVA può quindi essere gestito solo con riporto a nuovo oppure, in presenza dei necessari presupposti chiesto a rimborso o ancora ceduto a terzi nei limiti previsti dalla disciplina speciale.

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