
L’art. 1, commi 35-41 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ripropone la disciplina agevolativa per l’assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci, la trasformazione in società semplice e l’estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale, già in vigore fino al 30 settembre 2025 ex art. 1, commi 31-36 della Legge n. 207/2024. Di seguito si prendono in esame gli aspetti rilevanti ai fini IVA.
Come per l’assegnazione e la trasformazione agevolata, anche per l’estromissione dell’immobile individuale, la norma agevolativa prevista dalla Legge di Bilancio 2026 non ha effetti ai fini dell’IVA e, pertanto, il passaggio dalla sfera patrimoniale dell’impresa a quella personale dell’imprenditore deve essere visto alla luce della (particolare) disciplina IVA ordinaria.
L’esclusione dal patrimonio dell’impresa dell’immobile strumentale, ai fini IVA, costituisce, dunque, un’ipotesi di destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa e come tale è soggetta all’imposta.
Tuttavia, l’IVA non è applicata per “quei beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’art. 19”. Si tratta dell’ipotesi in cui la detrazione sull’acquisto dell’immobile non è stata effettuata in quanto:
Pertanto, in base ai principi generali:
Diversamente dalla assegnazione agevolata, su questi principi riferiti all’imprenditore individuale non si riscontrano le contrapposizioni tra Agenzia delle Entrate e Notariato, posto che sia il tenore letterale della norma “con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’art. 19”, sia il dato fattuale della destinazione dei beni “all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa” sono certamente verificabili nel caso di impresa individuale.
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ASSEGNAZIONE IMMOBILI |
TRATTAMENTO IVA |
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Acquisto da privato |
Non rilevante - Fuori campo IVA |
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Acquistati ante introduzione IVA: 1973 |
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Acquistati con IVA totalmente non detratta |
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Acquistati con IVA detratta totalmente o parzialmente AUTOFATTURA |
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Dunque, salvo il caso di acquisto dell’immobile senza IVA detratta, che colloca l’estromissione fuori campo IVA, negli altri casi di estromissione si applicano i principi generali dell’IVA (esente o imponibile a seconda dei casi) mentre, come vedremo per individuare la base imponibile si applicano i peculiari principi previsti dall’art. 13, comma 2, lett. c).
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Caso particolare |
Cosa fare |
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Estromissione immobile esente IVA |
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8-ter, le cessioni (ed estromissioni) di fabbricati strumentali per natura (categoria A10, B, C, D ed E) sono, in linea generale esenti da IVA, fermo restando in ogni caso la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA. |
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Estromissione fabbricati diversi da quelli strumentali per natura |
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8-bis, le cessioni (o estromissioni) di fabbricati “diversi da quelli strumentali” ossia quelli classificati o classificabili nel gruppo catastale A (escluso A/10 - ufficio) sono, in linea generale, rilevanti ai fini IVA, ma esenti. |
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