News
IVA

Estromissione agevolata: la gestione dell’IVA

26 Marzo 2026
Estromissione agevolata: la gestione dell’IVA

L’art. 1, commi 35-41 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ripropone la disciplina agevolativa per l’assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci, la trasformazione in società semplice e l’estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale, già in vigore fino al 30 settembre 2025 ex art. 1, commi 31-36 della Legge n. 207/2024. Di seguito si prendono in esame gli aspetti rilevanti ai fini IVA.

Come per l’assegnazione e la trasformazione agevolata, anche per l’estromissione dell’immobile individuale, la norma agevolativa prevista dalla Legge di Bilancio 2026  non ha effetti ai fini dell’IVA e, pertanto, il passaggio dalla sfera patrimoniale dell’impresa a quella personale dell’imprenditore deve essere visto alla luce della (particolare) disciplina IVA ordinaria.

L’esclusione dal patrimonio dell’impresa dell’immobile strumentale, ai fini IVA, costituisce, dunque, un’ipotesi di destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa e come tale è soggetta all’imposta.

Tuttavia, l’IVA non è applicata per “quei beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’art. 19”. Si tratta dell’ipotesi in cui la detrazione sull’acquisto dell’immobile non è stata effettuata in quanto:

  • l’immobile è stato acquistato dall’imprenditore presso un soggetto privato;
  • l’acquisto è avvenuto prima dell’introduzione dell’IVA nell’ordinamento interno;
  • l’immobile è stato acquistato senza il diritto alla detrazione, neanche parziale, della relativa imposta, ai sensi degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972.

Pertanto, in base ai principi generali:

  • rilevano ai fini IVA, le estromissioni di immobili per le quali l’imprenditore ha detratto, integralmente o parzialmente, l’IVA addebita in via di rivalsa al momento dell’acquisto o dell’importazione;
  • non rientrano nell’ambito applicativo IVA le estromissioni di immobili in relazione alle quali era preclusa la detrazione dell’IVA all’atto dell’acquisto.

Diversamente dalla assegnazione agevolata, su questi principi riferiti all’imprenditore individuale non si riscontrano le contrapposizioni tra Agenzia delle Entrate e Notariato, posto che sia il tenore letterale della norma “con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’art. 19”, sia il dato fattuale della destinazione dei beni “all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa” sono certamente verificabili nel caso di impresa individuale.

ASSEGNAZIONE IMMOBILI

TRATTAMENTO IVA

Acquisto da privato

Non rilevante - Fuori campo IVA

Acquistati ante introduzione IVA: 1973

Acquistati con IVA totalmente non detratta

Acquistati con IVA detratta totalmente o parzialmente

AUTOFATTURA

  • Con IVA, se effettuato da impresa che l’ha costruito o ristrutturato entro 5 anni
  • Esente, negli altri casi, salvo opzione IVA, all’atto dell’assegnazione

Dunque, salvo il caso di acquisto dell’immobile senza IVA detratta, che colloca l’estromissione fuori campo IVA, negli altri casi di estromissione si applicano i principi generali dell’IVA (esente o imponibile a seconda dei casi) mentre, come vedremo per individuare la base imponibile si applicano i peculiari principi previsti dall’art. 13, comma 2, lett. c).

Caso particolare

Cosa fare

Estromissione immobile esente IVA

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8-ter, le cessioni (ed estromissioni) di fabbricati strumentali per natura (categoria A10, B, C, D ed E) sono, in linea generale esenti da IVA, fermo restando in ogni caso la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA.

Estromissione fabbricati diversi da quelli strumentali per natura

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8-bis, le cessioni (o estromissioni) di fabbricati “diversi da quelli strumentali” ossia quelli classificati o classificabili nel gruppo catastale A (escluso A/10 - ufficio) sono, in linea generale, rilevanti ai fini IVA, ma esenti.

Sullo stesso argomento:Estromissione agevolata di immobili