
L’utilizzo delle riserve a copertura delle perdite d’esercizio deve seguire regole precise, come chiarito dalla prassi e dalla giurisprudenza.
Non è possibile, infatti, impiegare le riserve in modo arbitrario: esiste una gerarchia obbligatoria che ne stabilisce l’ordine di utilizzo.
Partiamo dall’assunto in base al quale: quando il bilancio di esercizio evidenzia una perdita, l’ultima posta da utilizzare è il capitale sociale.
La Cassazione, con la sentenza n. 12347/1999, ha ribadito che l’impiego di riserve meno disponibili al posto di quelle più disponibili comporta la nullità della delibera.
Orientamento ribadito sempre dalla Cassazione nella sentenza n. 14210 del 5 maggio 2022: “le disponibilità della società devono essere intaccate secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità con cui la società stessa potrebbe deliberarne la destinazione ai soci”. Al riguardo, il capitale sociale ha, dunque, “un grado di indisponibilità maggiore di quello relativo alla riserve legali, laddove le riserve statutarie e quelle facoltative create dall’assemblea sono liberamente disponibili”; pertanto, “debbono essere utilizzati, nell’ordine, prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali e, da ultimo, il capitale sociale”.
Nei fatti, si può distinguere tra:
Ancora con la sentenza Cassazione, n. 15087/2022, è stato ribadito che la riserva non distribuibile costituita ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 4 c.c. - mediante la valutazione secondo il criterio del patrimonio netto, in luogo di quello del costo d’acquisto, delle partecipazioni in società controllate - può essere utilizzata a copertura di eventuali perdite solo dopo ogni altra riserva distribuibile iscritta in bilancio.
Detto ciò, un caso particolare può essere quello dell’utilizzo delle riserve da rivalutazione.
In base a quanto disposto dall’art. 13 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla Legge in esame, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
Il saldo attivo di rivalutazione non può essere utilizzato e “la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del Codice civile”.
Inoltre, in caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite: non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del Codice civile”.
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