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Finanziamenti soci in bilancio: profili civilistici e fiscali

16 Marzo 2026
Finanziamenti soci in bilancio: profili civilistici e fiscali

Il finanziamento soci continua a rappresentare uno strumento centrale di sostegno della liquidità aziendale, ma richiede una gestione tecnica molto attenta, sia sul piano civilistico sia su quello fiscale. La corretta qualificazione degli apporti (finanziamenti o versamenti in conto capitale o a copertura perdite) incide infatti direttamente sulla rappresentazione in bilancio, sulle regole di rimborso e sul trattamento tributario di interessi ed eventuali imposte indirette.

Profili civilistici e fiscali essenziali

In bilancio occorre distinguere tra versamenti acquisiti definitivamente al patrimonio netto (in A VI “Altre riserve”) e veri e propri finanziamenti soggetti a restituzione, da iscrivere tra i “Debiti verso soci per finanziamenti”.

L’art. 46 del TUIR introduce una presunzione legale relativa in forza della quale le somme versate dai soci si considerano date a mutuo e, quindi, presumibilmente fruttifere, salvo prova contraria desumibile da clausole statutarie, da un contratto scritto o da idonea evidenza in bilancio. Operativamente, è spesso preferibile utilizzare corrispondenza commerciale (lettere, e-mail) anziché verbali assembleari, per evitare l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale del 3%. La Cassazione (nn. 3839 e 3841/2023) ha ritenuto che l’enunciazione di un contratto verbale di finanziamento soci non comporta l’applicazione dell’imposta di registro del 3% qualora esso sia usato per la conversione in capitale sociale.

Particolare rilievo assume la clausola di postergazione ex art. 2467 c.c., che subordina il rimborso del finanziamento soci al soddisfacimento degli altri creditori quando il prestito è stato concesso in condizioni di sottocapitalizzazione o squilibrio patrimoniale.

La norma, in particolare, fa riferimento a:

  • eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto”;
  • situazione finanziaria nella quale sarebbe stato più ragionevole un conferimento.

Sul fronte dei vincoli alla raccolta, la delibera CICR 19 luglio 2005 consente la raccolta presso soci che detengono almeno il 2% del capitale e risultano tali da almeno tre mesi, evitando che ciò integri raccolta del risparmio tra il pubblico, con conseguente rilevanza penale ex art. 130 TUB.

Tipologia di apporto

Iscrizione contabile

Vincoli/utilizzo

Versamenti in c/aumento capitale

Patrimonio netto - riserva vincolata

Il maggior capitale potrà essere riportato negli atti societari solo a seguito di iscrizione nel registro imprese della delibera di aumento

Versamenti in c/futuri aumenti

Patrimonio netto - riserva vincolata

Non utilizzabile per coprire perdite né per effettuare aumenti gratuiti

Versamenti in c/capitale o a fondo perduto

Patrimonio netto - altre riserve

Incrementano riserve liberamente utilizzabili

Versamenti a copertura perdite

Patrimonio netto - copertura perdite

Solo per perdite come alternativa ai procedimenti ex artt. 2446-2447 c.c.

Finanziamenti soci

Debiti verso soci per finanziamenti

Presunzione fruttuosità, possibili vincoli CICR

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