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Concorso nell’illecito da parte del professionista: cosa cambia dopo Cass. n. 5635/2026

16 Marzo 2026
Concorso nell’illecito da parte del professionista: cosa cambia dopo Cass. n. 5635/2026

Con l’ordinanza n. 5635 del 12 marzo 2026 la Corte di Cassazione ha ridisegnato il perimetro della responsabilità sanzionatoria del Dottore Commercialista, affermando che il concorso ex art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997 è configurabile anche quando il professionista si sia limitato alla trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi, senza averla compilata. Una pronuncia destinata ad avere effetti concreti sull’operatività quotidiana degli studi professionali.

La vicenda origina dalla contestazione di sanzioni nei confronti di un commercialista che, quale tenutario della contabilità e intermediario abilitato, aveva trasmesso la dichiarazione di una ditta individuale contenente costi per carburante dedotti integralmente, in violazione delle percentuali di legge, e costi non documentati per prestazioni occasionali. Il professionista aveva apposto il codice 1 nel riquadro dell’impegno alla presentazione telematica, segnalando la predisposizione del modello da parte del contribuente. Le Commissioni tributarie di merito avevano accolto la difesa, escludendo il concorso in assenza di un interesse proprio del professionista.

La Suprema Corte ha ribaltato l’esito, dando continuità al filone giurisprudenziale inaugurato con Cass. nn. 20697/2024 e 33994/2024 . Il ragionamento muove dalla distinzione tra soggetti interni alla persona giuridica (amministratori, dipendenti, rappresentanti) e soggetti esterni come il consulente tributario. La deroga al principio personalistico di cui all’art. 7 del D.L. n. 269/2003, che concentra le sanzioni sulla persona giuridica titolare del rapporto tributario, opera secondo la Corte esclusivamente per le figure legate all’ente da un rapporto organico e non può estendersi al concorso di terzi ex art. 9. Il commercialista, quale soggetto esterno, resta dunque pienamente assoggettabile alla disciplina concorsuale.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte è particolarmente incisivo: il concorso è configurabile anche nell’ipotesi di mera trasmissione telematica della dichiarazione non redatta dal professionista, a condizione che quest’ultimo sia anche tenutario delle scritture contabili del cliente. In tal caso, la posizione professionale implica l’obbligo di verificare la coerenza tra dichiarazione e risultanze contabili, nonché la conformità di entrambe alle norme di legge, con una diligenza valutata secondo il parametro dell’art. 1176, comma 2, c.c. La Corte ha inoltre superato espressamente l’orientamento che richiedeva la prova di un vantaggio economico personale del professionista (Cass. n. 23229/2024) , chiarendo che il conseguimento di un profitto autonomo non costituisce elemento costitutivo della fattispecie concorsuale, potendo rilevare al più quale elemento indiziario.

La pronuncia ha suscitato reazioni unanimemente critiche. Il Presidente del CNDCEC, de Nuccio, ha parlato di responsabilità oggettiva mascherata da negligenza professionale, paventando effetti devastanti sull’offerta di servizi fiscali alle PMI. L’ADC ha ribadito la necessità di distinguere tra trasmissione e redazione della dichiarazione. L’ANC ha rilanciato il tema della non assicurabilità delle sanzioni dirette, che pone i professionisti in disparità rispetto agli amministratori societari. L’Unione Giovani ha invocato un intervento legislativo per evitare che il commercialista venga trasformato in controllore permanente dell’operato del cliente.

Sul piano operativo, chi cumula tenuta della contabilità e trasmissione telematica dovrà strutturare procedure di controllo incrociato tra risultanze contabili e dati dichiarativi prima dell’invio, formalizzando nel mandato professionale i rispettivi ambiti di responsabilità. Va tuttavia osservato che il caso esaminato presentava un’indeducibilità palese dei costi e una condotta sistematica pluriennale. Sarebbe prematuro estenderne la portata a qualsiasi contestazione di costi indeducibili, specie ove la questione involga valutazioni interpretative su norme complesse. La sfida è trovare un equilibrio ragionevole tra contrasto alle violazioni tributarie e tutela del professionista che opera con diligenza in un contesto normativo incerto.

Riferimenti normativi:

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5635/2026, estende la responsabilità sanzionatoria al commercialista anche in caso di mera trasmissione telematica della dichiarazione, se tenutario della contabilità.