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Iper ammortamento: beni agevolati senza vincolo UE

13 Marzo 2026
Iper ammortamento: beni agevolati senza vincolo UE

Sarà a breve soppressa la disposizione, in materia di iper ammortamento, che limita il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

La notizia è stata data dal MEF con un comunicato stampa pubblicato in data 12 marzo dando seguito a quanto già anticipato dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 427-436, della Legge n. 199/2025) ha reintrodotto infatti una maxi-deduzione delle quote di ammortamento in sostituzione dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0:

  • concentrando il beneficio su beni materiali e immateriali ad alto contenuto tecnologico,
  • selezionati attraverso i nuovi allegati IV e V alla medesima Legge di Bilancio.

L’iper ammortamento copre gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile articolata per scaglioni:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per la quota eccedente 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per la quota eccedente 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

La spettanza del beneficio è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e alla regolarità dei versamenti contributivi e assistenziali, riproponendo condizioni già viste nei crediti d’imposta 4.0 e 5.0.

L’agevolazione non sarà tuttavia automatica come per i vecchi super e iper ammortamento prevedendo importanti adempimenti comunicativi in linea con le recenti misure 4.0 e 5.0 da effettuarsi tramite la piattaforma del GSE.

A tal proposito a breve dovrebbe arrivare il Decreto attuativo: il MIMIT con comunicato stampa pubblicato il 5 gennaio 2026 ha annunciato di averlo già trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Nel comunicato stampa citato in premessa che annuncia un prossimo intervento legislativo, oltre all’intervento sulla maxideduzione viene specificato che le modifiche alla Legge di Bilancio riguarderanno anche:

  • le disposizioni (art. 1, commi 126-128) che hanno introdotto un contributo amministrativo a copertura delle spese collegate alle importazioni di piccole spedizioni di valore inferiore ai 150 euro. In particolare, verrà previsto il rinvio, fino al 30 giugno 2026, dell’applicazione delle suddette disposizioni. Il differimento dell’efficacia della norma risponde alla necessità di consentire l’adeguamento del sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
  • le disposizioni della medesima Legge di Bilancio per il 2026 (art. 1, comma 139) che stabiliscono le regole per la determinazione dell’imponibile IVA relativo alle permute. Verrà precisato che il nuovo criterio, che assume quale base imponibile IVA delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento l’ammontare complessivo dei costi si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026.

Di conseguenza, per i contratti stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2026, continuerà a trovare applicazione il criterio del valore normale. Tale soluzione, nel rispetto del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto, consente di preservare gli assetti negoziali già formati secondo la disciplina previgente.

Riferimenti normativi:

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