Il regime del margine rappresenta un regime speciale IVA che si applica a determinate categorie di contribuenti. In particolare, sono interessati i commercianti di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione. La sua particolarità sta nel fatto che tali soggetti, di regola, non subiscono all’atto dell’acquisto la rivalsa dell’imposta, per cui, per determinare l’IVA dovuta devono applicare specifiche regole (artt. 36-40-bis del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85).
Nella dichiarazione IVA il regime del margine (anche metodo globale) si riflette principalmente nel quadro VE, nel quadro VF e, se del caso, nel quadro VO. Vediamo di seguito gli impatti per il contribuente.
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Quadro
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Aspetto di attenzione
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VE
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- Tutte le cessioni soggette al regime del margine devono essere comprese nel quadro VE e ripartite tra operazioni imponibili e non imponibili. Le operazioni a margine concorrono al volume d’affari come gli altri corrispettivi.
- L’importo del margine lordo imponibile complessivo va riportato nel quadro VE, suddividendo per aliquota, imponibile e imposta;
- non concorrono alla formazione del volume d’affari anche le cessioni di beni ammortizzabili effettuate nell’ambito del regime del margine. In tale ipotesi, nel rigo VE40 deve essere computato il corrispettivo di vendita diminuito dell’imposta relativa al margine “analitico” calcolato per ciascuna cessione
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VF
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- i costi relativi alle operazioni rientranti nel regime del margine, sostenuti dai soggetti (comprese le agenzie di vendita all’asta) che applicano il metodo analitico e da quelli che applicano il metodo globale, vanno indicati al rigo VF18, campo 1,
- ad eccezione degli acquisti effettuati da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi da indicare nel rigo VF19, della dichiarazione relativa all’anno in cui sono stati annotati nei registri previsti dall’art. 38 del D.L. n. 41/1995, in aggiunta agli importi degli acquisti non imponibili eventualmente effettuati.
- le spese generali, non essendo riferibili alle operazioni rientranti nel regime speciale, danno luogo, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 177/E del 22 giugno 1995, alla detrazione della relativa imposta secondo le regole generali. Pertanto, queste ultime andranno indicate nei righi da VF1 a VF13;
- Rigo VF61 la casella deve essere barrata se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati effettuate con appli-cazione del particolare regime del margine.
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VO
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- Al rigoVO9 la casella 1 deve essere barrata se il contribuente ha esercitato l’opzione, a decorrere dal 2025, per l’applicazione del metodo ordinario (o analitico) del margine, anche per le cessioni di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d’arte acquistati dall’autore (o dai suoi eredi o legatari), a condizione che non sia stata applicata un’aliquota ridotta agli oggetti d’arte, da antiquariato o da collezione in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest’ultimo.

- la casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che devono comunicare di aver applicato nel 2025 il regime ordinario dell’IVA, per una o più operazioni rientranti nel regime speciale del margine. L’applicazione per talune cessioni dell’imposta nei modi ordinari ai sensi del comma 3 dell’art. 36 del D.L. n. 41/1995, consente la detrazione dell’imposta afferente gli acquisti solo con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione assoggettata al regime ordinario e previa annotazione nel registro previsto degli acquisti. In tal caso, qualora l’acquisto e la corrispondente cessione siano stati effettuati in periodi d’imposta diversi, l’ammontare dell’acquisto dovrà essere compreso nel rigo VF18, campo 1 della dichiarazione relativa all’anno in cui questo è stato annotato in quanto non detraibile; invece, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale è stata effettuata la corrispondente cessione in regime ordinario IVA, che costituisce il presupposto per la detrazione dell’imposta dei relativi acquisti, l’ammontare dell’operazione passiva va indicato nel quadro VF sia in corrispondenza della relativa aliquota ai fini della detrazione, sia nel rigo VF24 (imponibile degli acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno nel quale è stata effettuata la corrispondente cessione) per consentire di sottrarre dal volume degli acquisti il corrispondente importo già esposto nel rigo VF16, campo 1 della precedente dichiarazione.
- Passaggio dal metodo globale al metodo ordinario (o analitico): la casella 3 deve essere barrata se il contribuente ha optato, dal 2025, per il passaggio dal metodo globale di determinazione del margine al metodo ordinario (o analitico). Anche tale opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, comunque, almeno fino al compimento del biennio successivo all’anno nel corso del quale è esercitata. La casella 5 deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca della predetta opzione.
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Prospetto B
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- il prospetto si compone di 3 parti che si riferiscono, rispettivamente, al metodo analitico, a quello globale e a quello forfetario di determinazione del margine.

- si rammenta che le cessioni di rottami e degli altri prodotti di cui all’art. 74, commi 7 e 8, non rientrano nel regime del margine, trattandosi di prodotti tipologicamente diversi dai beni usati, come definiti dall’art. 36, comma 1, del citato D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
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