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Accertamento e riscossione

IMU: esclusa la doppia esenzione per coniugi proprietari di unità contigue

4 Marzo 2026
IMU: esclusa la doppia esenzione per coniugi proprietari di unità contigue

Con l’ordinanza n. 4498/2026 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’esenzione IMU per abitazione principale in presenza di due unità immobiliari contigue, intestate separatamente ai coniugi ma utilizzate come un’unica dimora familiare.

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della moglie, di un avviso di accertamento relativo alla propria unità immobiliare. L’altro appartamento, intestato al marito, fruiva già dell’esenzione.

La contribuente sosteneva che anche il proprio immobile dovesse beneficiare dell’agevolazione, in quanto parte della dimora abituale del nucleo.

Il riferimento normativo è l’art. 1 della Legge n. 160/2019: il comma 740 individua il presupposto dell’imposta nel possesso di immobili, mentre il comma 741, lett. b), definisce l’“abitazione principale” come l’unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, con esclusione - ai fini dell’esenzione - delle categorie A/1, A/8 e A/9.

La giurisprudenza, anche alla luce della sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, ha chiarito che l’esenzione spetta al singolo componente del nucleo che presenti, in relazione al proprio immobile, entrambi i requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale.

Nel caso esaminato, tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per riconoscere una seconda esenzione.

I giudici hanno valorizzato il dato sostanziale dell’utilizzo unitario delle due porzioni come unica abitazione familiare, escludendo che tale assetto potesse tradursi nel riconoscimento di due distinte “abitazioni principali” ai fini IMU.

È stato inoltre rilevato che non risultavano provate circostanze idonee a giustificare una effettiva separazione delle dimore - quali, ad esempio, la frattura del vincolo coniugale o altre esigenze oggettive - tali da consentire la configurazione di autonome abitazioni principali in capo ai coniugi.

In sostanza, la distinta intestazione di unità contigue non è, di per sé, sufficiente a fondare una duplicazione dell’esenzione se l’immobile è, nella sostanza, destinato a soddisfare un’unica esigenza abitativa del nucleo familiare.

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