
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026, interviene sul trattamento ai fini IVA delle prestazioni rese da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massaggiatori capi bagnini degli stabilimenti idroterapici (MCB), definendo in modo netto il perimetro dell’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie ex art. 10, comma 1, n. 18, D.P.R. n. 633/1972 e le regole di fatturazione elettronica e invio al Sistema Tessera Sanitaria.

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