
Con una serie di interpelli, dal n. 45 al n. 49, pubblicati in data 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in materia di concordato preventivo biennale, D.Lgs. n. 13/2024.
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Attività di lavoro autonomo - contemporanea partecipazione a un’associazione tra professionisti - causa di esclusione - non ricorre (interpello n. 45) |
Se le due attività non hanno profili di collegamento - nel caso di specie oltre a non applicare il medesimo ISA e a presentare parametri di affidabilità fiscale autonomi dette attività fanno riferimento ad ambiti professionali completamente distinti e tra loro non assimilabili - l’Istante potrà aderire alla proposta di CPB per il periodo 2025-2026 per la propria attività di dottore commercialista. Ciò vale indipendentemente dall’eventuale mancato rinnovo della proposta di CPB per il biennio 2026-2027 da parte della Scuola di sci. Dunque nel caso in esame non risultano integrati i presupposti per l’operatività della causa di esclusione prevista dall’art. 11, comma 1, lettera b-quinquies), del D.Lgs. n. 13/2024 riferita alla contemporanea partecipazione a un’associazione tra professionisti. |
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Concordato preventivo biennale - affitto d’azienda - causa di cessazione - non sussiste - art. 21, comma 1, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 13/2024 (interpello n. 46) |
Con l’art. 21 e, nello specifico, con la lettera b-ter), D.Lgs. n. 13/2024, il legislatore ha individuato le operazioni idonee a modificare la capacità reddituale del contribuente e, conseguentemente, configurato come una causa di cessazione del CPB, solo le operazioni straordinarie ivi descritte (e le fattispecie ad esse assimilabili). L’affitto di azienda (o di ramo di azienda) non è un’operazione che, in linea di principio, integra una causa di cessazione del CPB, non essendo richiamata nella lettera b-ter) del comma 1 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 13/2024 e non essendo riconducibile ad alcuna delle fattispecie ivi indicate. |
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Concordato preventivo biennale - attività professionale - sospensione - cause di cessazione - circostanze eccezionali - sussistenza - effetti - art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024 - art. 4 del D.M. 14 giugno 2024 (interpello n. 47) |
Il CPB cessa definitivamente di produrre i propri effetti a partire dal periodo d’imposta in cui avviene la sospensione dell’attività professionale (comunicata all’Ordine di appartenenza), indipendentemente dalla sua durata temporale, a cui consegue una diminuzione del reddito effettivo che superi il 30% rispetto a quello concordato, in linea con l’art. 4 del D.M. 14 giugno 2024. Nello stesso period d’imposta cessa il connessoregime premiale. |
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Concordato preventivo biennale - associazione professionale - differenziale positivo tra il valore nominale del credito d’imposta da bonus edilizi e il prezzo di acquisto - reddito concordato e valore della produzione netta concordato - determinazione - variazione - non rilevanza - artt. 15 e 17 del D.Lgs. n. 13/2024 (interpello n. 48) |
Gli ammontari dei singoli componenti positivi e negativi che concorrono a formare il differenziale positivo tassabile (conseguente all’acquisto di un credito d’imposta a un prezzo inferiore al suo valore nominale) non comportano alcuna variazione del reddito concordato secondo il meccanismo previsto dal comma 2 dell’art. 15 del D.Lgs. n. 13/2024, stante la tassatività delle fattispecie elencate nel comma 1 di detto articolo (analogamente a quanto indicato per il successivo art. 16). Tali componenti non rileveranno ai fini IRAP: i componenti negativi e positivi che concorrono a determinare il differenziale (positivo) in parola non rilevano ai fini delle variazioni del valore della produzione netta proposto ai fini del CPB previste dal citato art. 17 in quanto già ricompresi nell’originaria proposta di CPB. |
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Concordato preventivo biennale - transazione - somme percepite -sopravvenienza attiva - reddito concordato e valore della produzione netta concordato - variazione in aumento - artt. 16, comma 1, lett. a), e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024 (interpello n. 49) |
L’importo ricevuto nell’ambito di un accordo transattivo costituisce per l’Istante una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell’art. 88, comma 3, lettera a), del TUIR. Pertanto, ai fini del CPB, detta sopravvenienza determinerà una variazione in aumento:
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Leggi anche la Circolare "Concordato Preventivo Biennale: le nuove risposte dell'Agenzia delle Entrate"
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Concordato preventivo biennale
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