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Accertamento e riscossione

Rottamazione-quinquies. Eventuale rinuncia e ripresa vecchie dilazioni

19 Febbraio 2026
Rottamazione-quinquies. Eventuale rinuncia e ripresa vecchie dilazioni

La presentazione dell’istanza di rottamazione-quinquies, art. 1, commi 82-101 della Legge n. 199/2025, sospende le rateazioni in corso per gli stessi debiti oggetto di sanatoria. La sospensione opera, ai sensi del comma 91 , lett. b), della legge citata, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2026) delle somme dovute a titolo di rottamazione. 

Alla stessa data (31 luglio 2026), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la Rottamazione-quinquies sono automaticamente revocate (comma 94, lett. a ). 

Detto ciò, il contribuente potrebbe avere ripensamenti circa l’adesione alla definizione agevolata e decidere di proseguire con la rateazione “ordinaria”.

Ebbene, a tal proposito, è utile riprendere i chiarimenti forniti dall’allora Equitalia, rispetto alla rottamazione, ex art. 6 del D.L. n. 193/2016, nel corso di un incontro con il CNDCEC di Roma.

In tale sede era stato chiarito che:

“Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un’apposita dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata”.

Da qui, a seguito del mancato pagamento della prima o dell’unica rata della definizione, post rinuncia nei suddetti termini,  sarà revocata la sospensione ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa.

Tali indicazioni sono da rapportare alla data del 30 aprile 2026, termine entro il quale può essere presentata istanza di rottamazione-quinquies. La revoca deve essere fatta entro tale data.

A parere di chi scrive non si pone il problema di un’intervenuta eventuale decadenza della dilazione posto che le rate nel frattempo sospese non dovrebbero essere conteggiate ai fini della verifica della decadenza del piano che è legato al numero di rate saltate.

L’inadempienza e la decadenza dei piani di rateazione

Rateazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio per i soggetti in zona rossa D.P.C.M. 1° marzo 2020)

Mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive

Art. 3, comma 1, D.L. n. 146/2021

Rateazioni concesse dopo l’8 marzo e fino al 31 dicembre 2021

Mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive

Art. 13-decies, comma 4 e 5, D.L. n. 137/2020

Rateazioni presentate dal 1° gennaio 2022

Mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive

Art. 19 D.P.R. n. 602/1973

Rateazioni presentate dal 16 luglio 2022

Mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive

Art. 15-bis del D.L. n. 50/2022, post conversione in legge.

Infatti, troverà applicazione il comma 3-bis dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, in base al quale: in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino al massimo previsto dai commi 1 e 1.1, per ciascuna delle condizioni ivi previste.

Nei fatti, in attesa di ulteriori conferme ufficiali, il piano di dilazione viene ripristinato dividendo il debito residuo comprensivo delle rate sospese per il numero di rate non versate del piano originario oppure chiedendo la dilazione del debito nel numero di rate ammesse dal citato art. 19.

 

 

 

 

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