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Iper ammortamento: la dichiarazione d’origine non può essere indicata in fattura

17 Febbraio 2026
Iper ammortamento: la dichiarazione d’origine non può essere indicata in fattura

La reintroduzione dell’iper ammortamento ad opera della Legge di Bilancio 2026 ha riacceso l’attenzione sugli adempimenti richiesti per accedere al beneficio fiscale. Un aspetto particolarmente dedicato riguarda gli adempimenti documentali per attestare la produzione dei beni in Stati membri UE o SEE.

Come noto, l’art. 1, commi 427-437, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 introduce, ai fini delle imposte sui redditi, la maxideduzione delle quote di ammortamento per gli investimenti fatti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 In beni materiali immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi inclusi negli allegati, annessi alla Legge di Bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, così denominati:

  • IV - beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma 4.0
  • V - beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali funzionali alla trasformazione digitale delle imprese).

È prevista la stessa agevolazione anche per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio di impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo.

I beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea oppure in stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo.

È attesa l’emanazione di un Decreto del Ministro delle imprese made in Italy di concerto con il Ministro economia e finanze che delinea le modalità attuative dell’agevolazione. Stando alla bozza trasmessa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) al MEF:

  • il requisito dell’origine territoriale del bene
  • deve essere dimostrato attraverso idonea documentazione rilasciata dal produttore o da un ente competente.

In particolare, per i beni materiali (ad eccezione degli impianti fotovoltaici) è previsto che l’impresa si doti di un certificato di origine della Camera di Commercio ovvero di una dichiarazione di origine resa dal produttore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Tale dichiarazione deve attestare che il bene è stato integralmente ottenuto o ha subito l’ultima trasformazione sostanziale nel territorio UE o SEE, secondo i criteri dell’art. 60 del Regolamento UE n. 952/2013.

Alla luce di tali previsioni sembra potersi inferire che:

  • non sia possibile indicare l’origine del bene direttamente in fattura;
  • dovendo le imprese procurarsi anche un documento separata di attestazione di origine” sottoscritto dal produttore o rilasciato dalla Camera di Commercio.

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