
Con effetti dal 13 febbraio 2026, scatterà l’obbligo di adottare il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale.
Ciò in linea con le previsioni di cui al combinato disposto ex art. 7, comma 2 e art. 13, comma 1, lett. c) del D.M. n. 59/2023 e con le disposizioni del Testo unico dell’ambiente (art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006).
Detto ciò, l’obbligo in esame riguarderà i produttori iscritti al RENTRI di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o derivanti da attività quali: trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, ecc., con più di 10 dipendenti.
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Tipologia di soggetto |
FIR Digitale |
FIR cartaceo |
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Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali o artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con più di 10 dipendenti |
Rifiuti pericolosi e non pericolosi |
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Soggetti di cui al punto precedente con max 10 dipendenti |
Rifiuti pericolosi |
Rifiuti non pericolosi (salvo ricorrere su base volontaria al digitale) |
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Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti prodotti nell’ambito delle attività:
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Rifiuti pericolosi |
Rifiuti non pericolosi (salvo ricorrere su base volontaria al digitale) |
I produttori di rifiuti pericolosi:
in virtù di quanto disposto dal comma 3 bis dell’art. 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, emettono il FIR in formato cartaceo anche nel caso di rifiuti pericolosi.
Come spiegato sul portale RENTRI, l’obbligo in capo al produttore/detentore definisce le modalità di adempimento da parte di tutta la filiera:
Dopo il 13 febbraio 2026 trasportatori e destinatari dovranno essere in grado di operare in entrambe le modalità (cartacea e digitale), in base al produttore/detentore.
I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI emettono comunque il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.
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