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CU 2026: cosa cambia per gli affitti brevi

12 Febbraio 2026
CU 2026: cosa cambia per gli affitti brevi

Con il Provvedimento n. 15707 del 15 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello definitivo della Certificazione Unica 2026 (CU 2026), relativa ai redditi corrisposti nel 2025.

È prevista una tripla scadenza per la trasmissione:

  • entro il 16 marzo per redditi di lavoro dipendente, autonomo non abituale, diversi e da locazione breve,
  • entro il 30 aprile per arti o professioni, e provvigioni di agenti e rappresentanti,
  • entro il 31 ottobre per redditi esenti o non dichiarabili con precompilata.

Novità per le locazioni brevi

Il regime delle locazioni brevi si applica per il 2025:

  • ai contratti fino a 30 giorni per unità abitativa,
  • entro il limite di quattro appartamenti per periodo d’imposta. Superata tale soglia, l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale, con tutte le conseguenze IVA e reddituali del caso.

I soggetti che intervengono nell’incasso di canoni o corrispettivi (portali, property manager, intermediari) restano qualificati come sostituti d’imposta, con obbligo di operare la ritenuta del 21% al momento del pagamento al beneficiario, utilizzando il codice tributo 1919 in sede di versamento.

La vera novità della CU 2026 è l’obbligo di indicare il Codice Identificativo Nazionale (CIN) nel punto 22, dato che deve essere coerente con le informazioni presenti nella banca dati BDSR del Ministero del Turismo. In parallelo, viene meno l’onere di indicare i dati catastali dell’immobile, con un’evidente semplificazione per chi gestisce numerose unità.

In sede di compilazione occorre prestare attenzione al corretto coordinamento tra principio di cassa e qualificazione del reddito:

  • per i proprietari, il reddito fondiario segue il criterio di “competenza” (ripartizione su più anni per contratti a cavallo),
  • mentre per sublocatori e non proprietari (il comodato è assimilato alla sublocazione) per cui si generano redditi diversi: vale il criterio di cassa, con apposita barratura al punto 21.

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Questo documento fa parte del FocusCertificazione Unica 2026