
In materia di regime forfetario, Legge n. 190/2014 e ss.mm.ii., ai fini della verifica del limite di 85.000 euro di ricavi/compensi per l’accesso e la permanenza nel regime agevolato, rileva ogni compenso ovvero ricavo incassato compresi quelli che siano successivamente restituiti al committente/cliente perché ad esempio, in tutto o in parte, in origine non spettanti per errore nella loro quantificazione.
Nel caso in esame, dunque, anche i compensi erroneamente corrisposti dalla ASP all’Istante nel corso del 2024 concorrono a formare i “compensi percepiti” rilevanti ai fini della determinazione del limite di cui alla lettera a) del comma 54 della Legge citata e (anche) della base imponibile per l’imposta sostitutiva.
Queste le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 26/2026.
Per quanto attiene al recupero dell’imposta sostitutiva pagata sulle somme erroneamente corrisposte e poi restituite all’ASP, sarà possibile presentare un’istanza di rimborso nei termini di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 fornendo la relativa documentazione.
I suddetti compensi poi restituiti dunque rilevano altresì ai fini della fuoriuscita dal regime agevolato: “considerato che - secondo la prospettazione dell’Istante - la percezione dei compensi in misura superiore a quella spettante avrebbe determinato per il 2024 il superamento della soglia di euro 85.000 prevista dal citato comma 54, nei confronti dell’Istante il regime forfetario cessa comunque di avere applicazione a partire dall’anno successivo (2025) in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 71, della Legge n. 190/2014”.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Regime forfetario
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