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Tassa annuale vidimazione registri contabili: regole per le imprese neocostituite

5 Febbraio 2026
Tassa annuale vidimazione registri contabili: regole per le imprese neocostituite

C’è tempo fino al prossimo 16 marzo per versare la tassa di concessione governativa richiesta per la vidimazione dei libri e delle scritture contabili rispetto all’anno 2026.

Tali scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o un notaio.

Il suddetto termine è fissato ai sensi della nota 3 dell’art. 23 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, approvata con D.M. 28 dicembre 1995, che richiama la scadenza per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno precedente.

Detto ciò, gli altri libri contabili previsti dal Codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri IVA, registro beni ammortizzabili, ecc.) non vanno vidimati; per questi, l’unica formalità richiesta è la numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.

Sono tenute al versamento per l’anno 2026, le società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.), comprese quelle consortili. L’obbligo riguarda anche le società che sono in liquidazione.

La tassa da versare è pari a 309,87 euro, se l’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro; l’importo sale a 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera la soglia di 516.456,90 euro.

Sono tenute al versamento anche le imprese neocostituite, tenendo a mente che in questo caso il versamento andrà effettuato:

  • prima dell’inizio della presentazione della dichiarazione di inizio attività;
  • utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI.

Tassa di vidimazione dei libri sociali

Cosa

Versamento di una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili.

Libri societari soggetti a vidimazione (numerazione e bollatura presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio)

  • Libro dei soci;
  • libro delle obbligazioni;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
  • ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Scadenza versamento tassa vidimazione

16 marzo (la tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno precedente).

Soggetti obbligati

  • Società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.),
  • incluse le società in liquidazione ordinaria, sottoposte a procedure concorsuali, purché permanga l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile (circolare n. 108/1996).

Soggetti esclusi

  • Società di capitali dichiarate fallite o in liquidazione giudiziale (in quanto il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza);
  • società cooperative e di mutua assicurazione;
  • consorzi che non assumono la forma di società consortili;
  • società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva (a condizione che il relativo atto costitutivo rispetti le condizioni previste dalla Legge n. 289/2002);
  • imprese costituite in forma diversa: imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali (associazioni, fondazioni, ONLUS, organizzazioni di volontariato, ecc., iscritte o meno al Rea in quanto in possesso di una attività commerciale o meno).

Importo da versare

  • € 309,87, se l’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione non supera l’importo di € 516.456,90;
  • € 516,46, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

Modalità di versamento

Versamento mediante F24, con modalità telematiche, indicando il codice tributo “7085” ed il periodo di riferimento “2023”. Fatto salvo quanto detto per le “neocostituite”.

Ai fini del pagamento della tassa di vidimazione si fa riferimento al capitale sociale o al fondo di dotazione rilevato al 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito.

Eventuali omessi versamenti sconteranno la sanzione pari al 90% del tributo con minimo di 100 euro con chance di ravvedimento operoso.

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