
C’è tempo fino al prossimo 16 marzo per versare la tassa di concessione governativa richiesta per la vidimazione dei libri e delle scritture contabili rispetto all’anno 2026.
Tali scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o un notaio.
Il suddetto termine è fissato ai sensi della nota 3 dell’art. 23 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, approvata con D.M. 28 dicembre 1995, che richiama la scadenza per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno precedente.
Detto ciò, gli altri libri contabili previsti dal Codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri IVA, registro beni ammortizzabili, ecc.) non vanno vidimati; per questi, l’unica formalità richiesta è la numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.
Sono tenute al versamento per l’anno 2026, le società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.), comprese quelle consortili. L’obbligo riguarda anche le società che sono in liquidazione.
La tassa da versare è pari a 309,87 euro, se l’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro; l’importo sale a 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera la soglia di 516.456,90 euro.
Sono tenute al versamento anche le imprese neocostituite, tenendo a mente che in questo caso il versamento andrà effettuato:
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Tassa di vidimazione dei libri sociali |
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Cosa |
Versamento di una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili. |
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Libri societari soggetti a vidimazione (numerazione e bollatura presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio) |
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Scadenza versamento tassa vidimazione |
16 marzo (la tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno precedente). |
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Soggetti obbligati |
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Soggetti esclusi |
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Importo da versare |
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Modalità di versamento |
Versamento mediante F24, con modalità telematiche, indicando il codice tributo “7085” ed il periodo di riferimento “2023”. Fatto salvo quanto detto per le “neocostituite”. |
Ai fini del pagamento della tassa di vidimazione si fa riferimento al capitale sociale o al fondo di dotazione rilevato al 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito.
Eventuali omessi versamenti sconteranno la sanzione pari al 90% del tributo con minimo di 100 euro con chance di ravvedimento operoso.
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