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Beni significativi: le regole per la fatturazione dell’acconto

4 Febbraio 2026
Beni significativi: le regole per la fatturazione dell’acconto

Alle prestazioni aventi ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, si rende applicabile l’aliquota IVA del 10%, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

L’aliquota ridotta è applicabile anche “alle materie prime e semilavorate e agli altri beni necessari per i lavori, forniti nell’ambito dell’intervento agevolato” (Ministero delle Finanze, circolare n. 71/2000). Tali beni, infatti, confluiscono nel valore della prestazione e non si rende necessaria una loro distinta indicazione.

Tale regola trova tuttavia una forte limitazione in presenza dei c.d. “beni significativi” ovvero quei beni finiti, specificatamente individuati dal Decreto del Ministero dell’Economia del 29 dicembre 1999 , il cui valore è prevalente rispetto al valore della prestazione.

BENI SIGNIFICATIVI

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni ed interni;
  • caldaie;
  • videocitofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno;
  • impianti di sicurezza.

L’elenco è da considerarsi tassativo, ma tenendo presente che i termini utilizzati per individuare i “beni significativi” devono essere intesi nel loro significato generico e non tecnico.

In presenza dei beni sopra citati, ed esclusivamente su questi, l’aliquota IVA ridotta del 10% trova applicazione soltanto nel limite del valore della prestazione, considerato, naturalmente, al netto del valore dei beni significativi stessi. La limitazione opera soltanto nel caso in cui il valore del bene significativo superi il 50% dell’intero corrispettivo.

Esempio

Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:

  • per prestazione lavorativa 3.000 euro;
  • costo dei beni significativi (sanitari e rubinetteria) 7.000 euro.

Sul valore totale dei beni significativi l’IVA al 10% sarà applicabile solo su 3.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 - 7.000 = 3.000). Sul valore residuo (4.000 euro) l’IVA si applica nella misura ordinaria del 22%.

Attività

Importo

Aliquota

IVA

Prestazione lavorativa

3.000

10%

300

Beni significativi (entro limite)

3.000

10%

300

Beni significativi (oltre il limite)

4.000

22%

880

Se in relazione tale intervento fosse previsto il pagamento di acconti si noti che:

  • il limite di valore entro cui applicare l’aliquota del 10%
  • va calcolato in relazione all’intero corrispettivo dovuto dal committente
  • e non al singolo acconto o al solo saldo.

Se l’acconto è del 30%:

  • il valore del bene significativo dovrà poi essere riportato in misura pari al 30% (quota percentuale corrispondente alla parte di corrispettivo pagata),
  • in ogni fattura relativa al singolo pagamento, indicando sia la parte di valore del bene significativo da assoggettare ad aliquota del 10% che quella da assoggettare ad aliquota ordinaria.

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