
Con l’art. 1, comma 384, della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023, il legislatore ha modificato l’art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sostituendo al comma 3-bis, secondo periodo, le parole: “1.000 euro” con le parole: “5.000 euro”.
Da ciò consegue che, a partire dal 1° gennaio 2023, è stata elevata a 4.999,99 euro la soglia entro la quale è ammesso il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi.
Tale soglia rimane operativa anche per l’anno 2026.
È confermato che la limitazione all’utilizzo del denaro contante non si applica nel caso di:
Sui prelievi, secondo alcune notizie circolate a fine 2025, il legislatore starebbe pensando ad un nuovo sistema di controllo automatico: con registrazione e comunicazione in tempo reale a un database accessibile dall’Amministrazione finanziaria e successivo incrocio con i dati delle dichiarazioni fiscali.
A oggi non ci sono conferme in tal senso sul nuovo sistema di controllo, tuttavia in sostanza ciò già avviene seppur con tempistiche differenti sulla base delle comunicazioni che le banche e gli altri intermediari finanziari sono tenuti ad effettuare all’Anagrafe Tributaria.
A ogni modo, bisogna tenere bene a mente le presunzioni di imponibilità sulla base delle soglie di prelievo e versamento fissate dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, che opera appieno per gli imprenditori sia per i prelievi che per i versamenti.
Per i professionisti, con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente: questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai soli prelevamenti sui conti correnti (Cass., 26 settembre 2018, n. 22931).
Nel caso di conti intestati a terzi, l’Ufficio, al fine di avvalersi della presunzione legale in oggetto, deve fornire la previa prova, anche per presunzioni (purché qualificate), che il conto bancario intestato a terzi sia nell’effettiva disponibilità del contribuente, al quale pertanto sono attribuibili le movimentazioni fiscalmente rilevanti (Cass. n. 25663/2022; Cass. n. 32974/2018; Cass. n. 5849/2012; Cass. n. 374/2009).
In tal senso anche l’ordinanza n. 5527 del 2 marzo 2025.
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