News
Accertamento e riscossione

Rottamazione-quinquies: effetti sui fermi amministrativi

2 Febbraio 2026
Rottamazione-quinquies: effetti sui fermi amministrativi

La nuova rottamazione-quinquies, commi 82-101 della Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, con istanza da presentare entro il prossimo 30 aprile 2026, prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ad omessi versamenti di imposte e di contributi previdenziali INPS non da accertamento:

  • versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e
  • quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Tra i vari effetti dell’istanza di adesione, questa inibisce l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi, fermo restando quelli già in essere alla data di presentazione della domanda.

Se il fermo amministrativo non è stato ancora iscritto, anche in caso di preavviso di fermo, l’istanza di rottamazione blocca la procedura cautelare dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Al contrario, l’istanza di adesione di per sé non è sufficiente a superare il fermo amministrativo già in essere, rispetto al quale, è bene valutare altre soluzioni temporanee fino al pagamento della I rata della sanatoria, per riprendere a circolare con il veicolo oggetto di fermo.

Dunque, la sola presentazione della domanda di rottamazione-quinquies entro il prossimo 30 aprile, non è sufficiente a superare il fermo amministrativo già in essere.

Da qui, è la soluzione più immediata è quella di presentare una richiesta di rateazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 (vedi tabella).

In tal caso, il contribuente, dopo il pagamento della I rata della rateazione ottiene la sospensione del fermo e potrà tornare a circolare con il mezzo. Dopodiché, per lo stesso debito rispetto al quale era stato posto il fermo amministrativo, presenterà istanza di rottamazione-quinquies.

Il fermo amministrativo

Cosa

Fermo ammnistrativo ex art. 86 del D.P.R. n. 602/1973.

Tipo di procedura

Natura cautelare

Procedura

l debitore riceve la comunicazione di “preavviso” contenente i dati identificativi del veicolo (targa), l’elenco delle cartelle/avvisi a cui il fermo è riferito e l’invito a mettersi in regola nei successivi 30 giorni.

Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento del proprio debito, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, l’Agente della riscossione procede, senza ulteriore comunicazione, con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico (PRA).

Veicoli non soggetti a fermo amministrativo (istanza annullamento preavviso di fermo/cancellazione fermo)

  • Veicolo strumentale all’attività di impresa o della professione esercitata dal debitore (modello F2-D.L. n. 69/2013);
  • veicoli adibiti al trasporto di persone diversamente abili (modello F3)

Cancellazione fermo

  • Pagamento integrale del debito (anche con i vantaggi della sanatoria).

Sospensione fermo

  • Richiesta rateazione o definizione agevolata con pagamento della I rata.

Sullo stesso argomento:Rottamazione-quinquies

Questo documento fa parte del FocusManovra 2026Rottamazione-quinquies