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Accertamento e riscossione

Rottamazione-quinquies parziale: la rateazione ordinaria prosegue

29 Gennaio 2026
Rottamazione-quinquies parziale: la rateazione ordinaria prosegue

Nel corso del Videoforum del 26 gennaio 2026, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate quale fosse la corretta gestione delle rateazioni ex art. 19 D.P.R. n. 602/1973 ancora in essere riferite a carichi solo parzialmente ammessi alla nuova rottamazione-quinquies.

Si parte dall’assunto in base al quale possono essere definiti in via bonaria i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti:

  • dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, e agli artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633/1972, oppure
  • dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Non è da ostacolo alla pace fiscale la circostanza che i carichi ammessi come precedenti punti elenco siano già oggetto di rateazione.

Infatti, in forza del combinato disposto comma 91, lett. b) e comma 94, lett. a), della Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026:

  • con la presentazione dell’istanza di adesione entro il prossimo 30 aprile 2026 sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
  • limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata l’istanza di adesione alla data del 31 luglio 2026 (scadenza 1ª o unica rata) le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni.

Dunque siamo nella situazione in cui il debitore sta già pagando il debito mensilmente dopo aver presentato una richiesta di rateazione, ex art. 19 D.P.R. n. 602/1973.

Detto ciò potrebbe essere di difficile gestione la situazione in cui la dilazione in corso è riferita sia a carichi rottamabili sia a carichi non rottamabili.

In tale situazione, secondo l’Agenzia delle Entrate “se un soggetto ha in corso una rateazione di cui all’art. 19 del D.P.R. n. n. 602/1973 riguardante sia debiti definibili, sia debiti non definibili attraverso la “rottamazione-quinquies” e aderisce alla nuova definizione - ovviamente per i soli debiti “rottamabili” - la presentazione della dichiarazione di adesione determina, come stabilito dall’art. 1, comma 91, lett. b), della Legge di Bilancio 2026, la sospensione, “fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute”, degli “obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni” limitatamente ai “carichi definibili”. Il debitore che si trova in questa situazione potrà proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione dei debiti “non rottamabili” utilizzando il servizio “Paga online”, presente sul sito istituzionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, e sull’App Equiclick, con le relative indicazioni per effettuare il versamento, oppure recandosi presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione”.

Nei fatti, per le porzioni di rate riferite a carichi non ammessi alla definizione agevolata non c’è alcuna sospensione per cui bisogna continuare a rispettare le scadenza di pagamento già note nonché tenere bene a mente le condizioni ossia il numero delle rate non pagate anche non consecutivamente che fanno cadere la dilazione.

Le indicazioni a ogni modo sono quelle già evidenziate per le precedenti finestre della rottamazione delle cartelle.

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Questo documento fa parte del FocusManovra 2026Rottamazione-quinquies