
Nel corso del Videoforum del 26 gennaio 2026, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate quale fosse la corretta gestione delle rateazioni ex art. 19 D.P.R. n. 602/1973 ancora in essere riferite a carichi solo parzialmente ammessi alla nuova rottamazione-quinquies.
Si parte dall’assunto in base al quale possono essere definiti in via bonaria i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti:
Non è da ostacolo alla pace fiscale la circostanza che i carichi ammessi come precedenti punti elenco siano già oggetto di rateazione.
Infatti, in forza del combinato disposto comma 91, lett. b) e comma 94, lett. a), della Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026:
Dunque siamo nella situazione in cui il debitore sta già pagando il debito mensilmente dopo aver presentato una richiesta di rateazione, ex art. 19 D.P.R. n. 602/1973.
Detto ciò potrebbe essere di difficile gestione la situazione in cui la dilazione in corso è riferita sia a carichi rottamabili sia a carichi non rottamabili.
In tale situazione, secondo l’Agenzia delle Entrate “se un soggetto ha in corso una rateazione di cui all’art. 19 del D.P.R. n. n. 602/1973 riguardante sia debiti definibili, sia debiti non definibili attraverso la “rottamazione-quinquies” e aderisce alla nuova definizione - ovviamente per i soli debiti “rottamabili” - la presentazione della dichiarazione di adesione determina, come stabilito dall’art. 1, comma 91, lett. b), della Legge di Bilancio 2026, la sospensione, “fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute”, degli “obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni” limitatamente ai “carichi definibili”. Il debitore che si trova in questa situazione potrà proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione dei debiti “non rottamabili” utilizzando il servizio “Paga online”, presente sul sito istituzionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, e sull’App Equiclick, con le relative indicazioni per effettuare il versamento, oppure recandosi presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione”.
Nei fatti, per le porzioni di rate riferite a carichi non ammessi alla definizione agevolata non c’è alcuna sospensione per cui bisogna continuare a rispettare le scadenza di pagamento già note nonché tenere bene a mente le condizioni ossia il numero delle rate non pagate anche non consecutivamente che fanno cadere la dilazione.
Le indicazioni a ogni modo sono quelle già evidenziate per le precedenti finestre della rottamazione delle cartelle.
Sullo stesso argomento:Rottamazione-quinquies
Questo documento fa parte del FocusManovra 2026Rottamazione-quinquies
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati