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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Dalla rottamazione-quater alla quinquies: ammessi i carichi affidati fino al 30.6.2022

28 Gennaio 2026
Dalla rottamazione-quater alla quinquies: ammessi i carichi affidati fino al 30.6.2022

Nel corso del Videoforum del 26 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla rottamazione-quinquies: commi 82-101 della Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026.

La norma prevede, con istanza da presentare entro il prossimo 30 aprile 2026, la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Potranno essere oggetto della nuova definizione agevolata:

  • tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 che rientrano nell’ambito oggettivo della nuova pace fiscale (1° condizione da verificare);
  • inclusi quelli contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente Rottamazione anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento, sempre se rientranti nel perimetro oggettivo della nuova norma.

Sull’ultimo punto, rispetto a chi ha aderito alla rottamazione-quater, commi 231-252 della Legge n. 197/2022, la nuova sanatoria, in base alle disposizioni di cui ai commi 99100 della Manovra 2026, è ammessa solo laddove ci sia stata decadenza verificata alla data del 30 settembre 2025.

Tale indicazione vale anche per i soggetti c.d. riammessi alla rottamazione-quater in forza delle previsioni di cui all’art. 3-bis D.L. n. 202/2024.

Di conseguenza, chi alla data del 30 settembre 2025 era in regola con i pagamenti, anche se è decaduto in data successiva, non potrà accedere alla rottamazione-quinquies

Per chi invece è decaduto prima del 30 settembre, l’Agenzia delle Entrate conferma che possono essere estinti attraverso la “rottamazione-quinquies” i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 derivanti dalla liquidazione o dal controllo formale della dichiarazione oppure dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS (con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento) - nonché da sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada, dalle competenti amministrazioni dello Stato - per i quali si sia determinata l’inefficacia della “rottamazione-quater” alla data del 30 settembre 2025.

Il riferimento ai carichi 1° gennaio 2000-30 giugno 2022, potrebbe sembrare errato ma non è così posto che l’Agenzia delle Entrate (ma anche la norma di cui alla Legge di Bilancio) non ha fatto altro che contestualizzare il perimetro oggettivo della nuova pace fiscale (omesso e versamento di imposte e contributi non da accertamento) ai carichi ammessi alla rottamazione quater che sono riferiti “solo” al periodo di affidamento all’AdER 1° gennaio 2000-30 giugno 2022.

Il periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2023 non era compreso infatti nella quater per cui non ci può essere una decadenza della quater per i carichi compresi in questo lasso temporale.

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Questo documento fa parte del FocusManovra 2026Rottamazione-quinquies