
Nel corso del Videoforum del 26 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla rottamazione-quinquies: commi 82-101 della Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026.
La norma prevede, con istanza da presentare entro il prossimo 30 aprile 2026, la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Potranno essere oggetto della nuova definizione agevolata:
Sull’ultimo punto, rispetto a chi ha aderito alla rottamazione-quater, commi 231-252 della Legge n. 197/2022, la nuova sanatoria, in base alle disposizioni di cui ai commi 99 e 100 della Manovra 2026, è ammessa solo laddove ci sia stata decadenza verificata alla data del 30 settembre 2025.
Tale indicazione vale anche per i soggetti c.d. riammessi alla rottamazione-quater in forza delle previsioni di cui all’art. 3-bis D.L. n. 202/2024.
Di conseguenza, chi alla data del 30 settembre 2025 era in regola con i pagamenti, anche se è decaduto in data successiva, non potrà accedere alla rottamazione-quinquies
Per chi invece è decaduto prima del 30 settembre, l’Agenzia delle Entrate conferma che possono essere estinti attraverso la “rottamazione-quinquies” i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 derivanti dalla liquidazione o dal controllo formale della dichiarazione oppure dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS (con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento) - nonché da sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada, dalle competenti amministrazioni dello Stato - per i quali si sia determinata l’inefficacia della “rottamazione-quater” alla data del 30 settembre 2025.
Il riferimento ai carichi 1° gennaio 2000-30 giugno 2022, potrebbe sembrare errato ma non è così posto che l’Agenzia delle Entrate (ma anche la norma di cui alla Legge di Bilancio) non ha fatto altro che contestualizzare il perimetro oggettivo della nuova pace fiscale (omesso e versamento di imposte e contributi non da accertamento) ai carichi ammessi alla rottamazione quater che sono riferiti “solo” al periodo di affidamento all’AdER 1° gennaio 2000-30 giugno 2022.
Il periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2023 non era compreso infatti nella quater per cui non ci può essere una decadenza della quater per i carichi compresi in questo lasso temporale.
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Questo documento fa parte del FocusManovra 2026Rottamazione-quinquies
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