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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Rottamazione-quinquies: casi “borderline” da gestire

26 Gennaio 2026
Rottamazione-quinquies: casi “borderline” da gestire

La Rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge n. 199/2025, ripropone il tema delle definizioni agevolate, ma con un perimetro oggettivo e temporale molto più selettivo rispetto alle precedenti edizioni. Proprio per questo, l’attività del professionista non si limita a “spingere” il cliente ad aderire: diventa decisiva la capacità di leggere correttamente i dati di ruolo, distinguere le tipologie di carichi e individuare le esclusioni.

In questo quadro, alcuni casi concreti si rivelano particolarmente insidiosi. Di seguito si analizzano quattro scenari frequenti - cartelle notificate dopo il 2023, cartelle miste, multe stradali di diversa provenienza e tributi regionali/locali - con indicazione della soluzione operativa.

1. Cartella affidata entro il 2023 ma notificata nel 2024 - Uno dei primi equivoci riguarda il criterio temporale di accesso alla Rottamazione-quinquies. La norma richiede che i carichi siano stati affidati all’agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2023, ma nella prassi molti contribuenti guardano solo alla data di notifica della cartella.

Il dato rilevante non è la notifica, bensì la data di consegna/affidamento ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, riportata nel riquadro “Riferimenti del ruolo” della cartella o nell’estratto di ruolo online. Può accadere quindi che una cartella affidata nel 2019 venga notificata solo nel 2024: in questo caso, se l’affidamento è compreso nel periodo agevolato e il carico deriva da omesso versamento da dichiarazione o da controlli automatici/formali, la posizione è comunque definibile nonostante la notifica “tardiva”. Operativamente il professionista deve:

  • ignorare, ai fini dell’accesso alla misura, la data di notifica;
  • estrarre sempre la data di consegna ad AdER dalla cartella o dall’estratto di ruolo;
  • verificare che tale data ricada tra il 1.1.2000 e il 31.12.2023, e solo dopo passare al controllo dell’ambito oggettivo.

2. Cartelle “miste”: quando solo una parte è rottamabile - Un secondo scenario ricorrente è la cartella mista, che contiene più partite eterogenee: ad esempio, una quota da controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e una quota da accertamento esecutivo su maggiori imponibili. La Rottamazione-quinquies riguarda esclusivamente i carichi derivanti da:

  • omessi versamenti emersi da dichiarazioni annuali presentate;
  • attività di liquidazione automatica (art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972) e di controllo formale (art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973);
  • contributi INPS non da accertamento;
  • violazioni del Codice della strada con i limiti previsti.

Sono invece espressamente esclusi i debiti da attività di accertamento (accertamenti esecutivi, avvisi di liquidazione, recupero crediti d’imposta, ecc.), anche se confluiti in ruolo. Ne consegue che una stessa cartella può essere, in parte, definibile e, in parte, no. La soluzione passa dall’utilizzo del Prospetto informativo, che evidenzia le singole partite definibili e l’importo dovuto in ipotesi di adesione. Il professionista, in sede di domanda, selezionerà solo i carichi riconducibili alle fattispecie di omesso versamento/controllo, lasciando fuori le quote da accertamento, da gestire con strumenti ordinari (rateizzazione, contenzioso, altri istituti deflativi). Le quote residue potranno essere pagate direttamente on-line in un’unica soluzione o oggetto di una rateazione (fuori rottamazione) presso l’Ufficio.

3. Multe stradali: Prefettura sì, Polizia municipale no - La disciplina delle violazioni del Codice della strada è un terreno classico di confusione. La Rottamazione-quinquies, per espressa previsione, si applica alle sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada dalle amministrazioni dello Stato (Prefetture), limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio, lasciando ferma la sanzione principale. Di contro, le cartelle relative a multe elevate da Polizia municipale o altri organi locali non rientrano nell’ambito della definizione agevolata statale; per tali crediti, l’eventuale trattamento di favore potrà essere introdotto solo da regioni ed enti locali, tramite autonoma disciplina ai sensi dei commi 102-110 della stessa Legge di Bilancio.

Nella pratica, il professionista deve quindi:

  • distinguere, per ogni cartella stradale, l’ente che ha irrogato la sanzione (Prefettura vs Comune);
  • per le Prefetture, valutare la convenienza della rottamazione, ricordando che lo stralcio riguarda solo interessi e aggio;
  • per le sanzioni comunali, monitorare eventualmente regolamenti locali di definizione agevolata, che potranno replicare - ma non necessariamente - le logiche statali.

4. Bollo auto regionale e TARI comunale: il falso affidamento ad AdER - Molti contribuenti ritengono che qualunque cartella “passi da AdER” sia automaticamente rottamabile. La Rottamazione-quinquies, invece, esclude espressamente i carichi affidati da enti locali e regioni, pur se gestiti dall’agente nazionale della riscossione. Rientrano quindi fuori dall’ambito della definizione agevolata statale, tra gli altri:

  • il bollo auto regionale affidato ad AdER;
  • la TARI comunale o altri tributi locali;
  • in generale, le entrate tributarie di titolarità regionale o comunale.

Per questi crediti, la nuova disciplina di cui ai commi 102-110 dell’art. 1 della Legge n. 199/2025 attribuisce a regioni ed enti locali la facoltà - e non l’obbligo - di introdurre proprie definizioni agevolate, con riduzione di interessi e, eventualmente, sanzioni, in coerenza con l’equilibrio di bilancio e la specifica situazione finanziaria dell’ente. L’azione corretta, dunque, non è tentare di inserirli in domanda di Rottamazione-quinquies (che verrebbe respinta), ma:

  • verificare l’adozione di specifici regolamenti regionali/comunali di definizione agevolata;
  • valutare, in mancanza di tali misure, la rateizzazione ordinaria e gli strumenti deflativi locali;
  • spiegare chiaramente al cliente la differenza tra “affidato ad AdER” e “definibile con rottamazione statale”.

Conclusioni: la tecnica prima dell’adesione - I quattro casi esaminati mostrano che la Rottamazione-quinquies non è una sanatoria generalizzata, ma un istituto che richiede un’accurata analisi preliminare:

  • lettura corretta dei riferimenti di ruolo e della data di affidamento;
  • distinzione tra origini diverse dei carichi nella stessa cartella;
  • verifica dell’ente creditore nelle sanzioni stradali;
  • separazione netta tra tributi statali, regionali e locali.

Riferimenti normativi:

  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 102-110

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