
Se cambia la titolarità dell’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi che danno diritto ai bonus edilizi, prima che sia trascorso l’intero periodo di fruizione della detrazione, si pone il problema di verificare il trasferimento delle quote di detrazione non usufruite.
In caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione relativa al bonus casa (art. 16-bis TUIR) non fruita in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”.
In sostanza, la detrazione compete a chi può disporre dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale.
La quota relativa all’anno del decesso passa quindi all’erede che possiede l’immobile al 31 dicembre di quell’anno, anche nel caso in cui il decesso avvenga nello stesso anno di sostenimento della spesa.
Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali.
Esempio: nel corso del 2026 viene a mancare il padre proprietario dell’immobile che passa in eredità ai due figli (50% ciascuno). Se entrambi i figli mantengono la detenzione materiale e diretta della casa, ciascuno porta in dichiarazione il 50% delle quote residue delle detrazioni edilizie maturate dal de cuius.
La condizione della detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione. Se, per esempio, i due fratelli di cui sopra che concedono in locazione l’immobile, non potranno fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene. Potranno beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, se uno o più eredi acquisiscono la detenzione materiale e diretta dell’immobile in corso d’anno e in un momento successivo all’apertura della successione, il diritto alla detrazione delle eventuali quote annuali residue sussisterà solo per i periodi d’imposta successivi, nei quali la detenzione materiale e diretta dell’immobile sia mantenuta ininterrottamente dal 1° gennaio al 31 dicembre (Agenzia delle Entrate - Principio di diritto n. 7/2025). In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente o donatario, neanche quando la vendita o la donazione sono effettuate nello stesso anno di accettazione dell’eredità.
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