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Successioni e donazioni: quando si perde l’esenzione fiscale sul trasferimento di azienda?

21 Gennaio 2026
Successioni e donazioni: quando si perde l’esenzione fiscale sul trasferimento di azienda?

Nell’orizzonte quinquennale a seguito di un trasferimento d’azienda o di partecipazioni, la dinamicità delle vicende societarie può portare a mutamenti dell’assetto costituito. Con la risposta ad interpello n. 11/E del 20 gennaio 2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce in quali casi è possibile mantenere l’esenzione fiscale sul trasferimento delle quote societarie ai figli e quanto, invece, scatta il recupero dell’agevolazione.

Fattispecie analizzata

Donazione 2023: due fratelli ricevono in comproprietà ed in parti uguali tra loro il 98% delle quote di una s.r.l. (controllo ex art. 2359 c.c.). La restante parte (2%) resta di proprietà dei genitori.

Come richiesto dalla normativa, i due fratelli si sono impegnati a “detenere il controllo della Società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di trasferimento” per godere dell’esenzione dall’imposte sulle successioni / donazioni.

Scissione parziale proporzionale 2025: i due fratelli hanno intenzione di procedere con un’operazione straordinari:

  • scissione parziale di ramo d’azienda (immobiliare/finanziario) ad una newco holding s.r.l. (quote identiche: fratelli 98%),
  • con l’obiettivo di separare rischi operativi da immobiliari e ottimizzare governance.

Si chiede pertanto se l’operazione comporti la decadenza dall’agevolazione fiscale fruita in sede di donazione delle quote della società da parte dei genitori.

Normativa e prassi di riferimento

L’art. 3, comma 4-ter del TUSD (come modificato dal D.Lgs. n. 139/2024) prevede:

  • l’esenzione per donazioni di quote di controllo ai familiari,
  • con decadenza dalla stessa se non detenute per almeno 5 anni.

ll mancato rispetto delle condizioni previste dall’art. 3, comma 4-ter, del TUSD comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

Con riferimento alle ipotesi di decadenza dall’agevolazione dell’imposta sulle successioni e donazioni con le Circolari 3/E/200818/E/2013 è stato chiarito che:

  • il conferimento dell’azienda o della partecipazione in un’altra società non è causa di automatica decadenza all’agevolazione;
  • il conferimento, ai fini del mantenimento dell’agevolazione in parola, può essere assimilato, infatti, al proseguimento dell’esercizio dell’attività d’impresa.

Tali principi sono stati ribaditi con la risposta ad interpello del 28 maggio 2020, n. 155 in cui, in una ipotesi di scissione asimmetrica parziale di società detenuta in comunione ereditaria, è stato precisato che “le operazioni di trasformazione, fusione e scissione, prima del decorso di cinque anni dalla donazione o successione, non sono causa automatica di decadenza dall’agevolazione in parola e il requisito della prosecuzione dell’attività di impresa, richiesto dalla norma, deve intendersi assolto nell’ipotesi di trasformazione, fusione o scissione che diano origine o incidano su società di capitali, purché il socio mantenga o integri, nella società di capitali, una partecipazione di controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma,  n. 1) del Codice civile”.

La posizione della risposta ad interpello

Con il documento di prassi in commento l’Agenzia chiarisce quindi che:

  • per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione è necessario che sia lo stesso soggetto che ha beneficiato dell’agevolazione a mantenere o integrare una partecipazione di controllo nelle società che partecipano all’operazione straordinaria;
  • la ratio della norma agevolativa di cui all’art. 3, comma 4-ter, del TUSD, che è quella di favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia e la prosecuzione dell’esercizio dell’attività d’impresa;
  • la complessiva operazione di riorganizzazione societaria descritta nell’istanza non comporta la decadenza automatica dall’agevolazione, già usufruita in sede di donazione, a condizione che i due fratelli, beneficiari in regime di comproprietà dell’agevolazione in sede di donazione, mantengano, sempre in regime di comproprietà, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data della donazione, il controllo richiesto dalla legge di entrambe le società derivanti dall’operazione di riorganizzazione.

Riferimenti normativi: