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La Legge annuale sulle piccole e medie imprese approvata alla Camera

20 Gennaio 2026
La Legge annuale sulle piccole e medie imprese approvata alla Camera

La Legge annuale sulle piccole e medie imprese (A.C. 2673, già A.S. 1484) si presenta come il primo intervento organico di attuazione dello “statuto delle imprese”, con un impianto fortemente sistematico, deleghe legislative mirate e un’architettura che punta a mettere le PMI al centro delle politiche industriali, del lavoro e della semplificazione regolatoria. Il Disegno di Legge apre cantieri interessanti su aggregazioni di impresa, accesso al credito, riordino dell’artigianato e disciplina delle start-up/PMI innovative, con effetti diretti sia sul piano organizzativo che su quello degli adempimenti.

Impianto della Legge e ruolo sistemico per le PMI - Il Disegno di Legge è strutturato in sette capi e 31 articoli (nel testo presentato al Senato), poi parzialmente ridimensionati in sede referente alla Camera, ed è qualificato espressamente come “Legge annuale” ex art. 18 della Legge n. 180/2011, con funzione di programmazione e manutenzione ordinaria del quadro normativo per micro, piccole e medie imprese. La Legge interviene su più fronti: sostegno alle aggregazioni, strumenti finanziari e garanzie, lavoro e sicurezza, riordino di settori chiave (artigianato, start-up innovative), contrasto alle distorsioni digitali (false recensioni).

Le valutazioni rese dalle Commissioni parlamentari convergono nel qualificare il provvedimento come coerente con lo Small Business Act europeo e con le comunicazioni della Commissione UE sul sostegno alle PMI, ponendolo in linea con gli obiettivi di competitività e riduzione degli oneri amministrativi. Il Comitato per la legislazione, tuttavia, segnala criticità tecniche sul piano della formulazione delle deleghe e della tecnica di scorrimento dei termini, evidenziando la necessità di affinare il testo per garantire certezza del diritto e migliore coordinamento normativo.

Aggregazioni, centrali consortili e filiere - Un primo asse strategico della Legge è il rafforzamento delle aggregazioni tra micro, piccole e medie imprese, con particolare attenzione alle filiere produttive e alle aree industriali in crisi non complessa. L’art. 3 disciplina l’afflusso di risorse al Fondo per la crescita sostenibile (fino a 100 milioni di euro) per programmi di riconversione e riqualificazione produttiva in aree in crisi, con focus sulla filiera della moda e sulle aggregazioni di imprese, demandando a Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy la definizione delle condizioni agevolative nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.

L’art. 4 introduce la figura delle “centrali consortili” quali enti mutualistici di sistema, con la funzione di coordinare i consorzi di filiera e favorire modelli collaborativi per innovazione e competitività delle PMI, attribuendo al Governo una delega per disciplinarne funzionamento e vigilanza, previa intesa in Conferenza unificata e parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari. Il Comitato per la legislazione richiama l’esigenza di chiarire, nel comma 3, lettera e), il perimetro dell’obbligo di certificazione di bilancio delle centrali consortili, distinguendo correttamente tra oggetto della delega e criteri direttivi, in linea con la circolare sulla tecnica legislativa del 20 aprile 2001.

Lavoro, sicurezza e ricambio generazionale - Sul versante lavoristico, la Legge interviene lungo una duplice direttrice: favorire il ricambio generazionale e rafforzare la cultura della sicurezza, anche nel lavoro agile. L’art. 6 introduce misure sul lavoro a tempo parziale incentivato per l’accompagnamento alla pensione, collegate alle esigenze di passaggio generazionale nelle imprese minori, come evidenziato dalla XI Commissione lavoro che sottolinea il collegamento tra strumenti di flessibilità in uscita e strategie di ricambio generazionale.

L’art. 10 amplia gli obblighi di formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza, includendo tra le fattispecie rilevanti i periodi di trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria per riduzione o sospensione dell’attività, con la necessità - segnalata dal Comitato - di chiarire l’estensione anche ai trattamenti erogati dai fondi di solidarietà ex D.Lgs. n. 148/2015. Lo stesso articolo, al comma 2, interviene sulla disciplina delle conseguenze della mancata partecipazione ai corsi di formazione per lavoratori in CIG, incidendo su un quadro normativo già oggetto di abrogazioni e riordino, rispetto al quale viene chiesto un puntuale riallineamento alle norme vigenti (art. 25-ter del D.Lgs. n. 148/2015 e D.M. 2 agosto 2022).

L’art. 11, comma 1, lettera a), modifica la disciplina della salute e sicurezza nel lavoro agile, con un intervento che, secondo il Comitato, dovrebbe essere ricondotto alla Legge n. 81/2017 (lavoro agile) anziché al D.Lgs. n. 81/2008, per evitare sovrapposizioni di fonti e frammentazione regolatoria. La II Commissione giustizia evidenzia inoltre che l’art. 11, lettera b), rafforza la tutela penale con riguardo alla sicurezza nel lavoro agile, mentre l’art. 16 introduce una sanzione amministrativa contro l’abuso dei riferimenti all’artigianalità in pubblicità, a tutela della correttezza del mercato e della leale concorrenza.

Delega sull’artigianato e tutela dell’artigianalità - Un elemento di particolare interesse per il mondo produttivo è la delega per il riordino della disciplina dell’artigianato contenuta nell’art. 15, che mira a razionalizzare, aggiornare e coordinare la normativa con quella statale, nel rispetto delle competenze regionali. La delega prevede, tra i criteri direttivi, la restrizione dell’uso dei riferimenti all’artigianato nelle attività promozionali e di vendita alle sole imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del Registro delle imprese, nonché il rafforzamento dei controlli sul possesso e mantenimento dei requisiti di iscrizione per assicurare l’effettività della qualificazione artigiana.

Il Comitato per la legislazione segnala come il criterio direttivo di cui alla lettera d) dell’art. 15, che in parte coincide con quanto disposto dall’art. 16 in tema di riferimenti all’artigianato nella pubblicità, necessiti di un migliore coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni di contenuto. Sul piano della tecnica della delega, viene posta una condizione specifica: sostituire, al comma 5, il riferimento ai ventiquattro mesi decorrenti dall’entrata in vigore “dell’ultimo dei” decreti legislativi con il riferimento a “ciascuno dei” decreti adottati, così da individuare con certezza il termine per le disposizioni integrative e correttive di ogni singolo Decreto.

La I Commissione affari costituzionali richiama la competenza residuale delle regioni in materia di artigianato e valuta positivamente la previsione della previa intesa in Conferenza Stato-Regioni per i decreti delegati, quale strumento di bilanciamento tra tutela unitaria del mercato e rispetto delle autonomie territoriali. In questo quadro, l’art. 16, con la nuova sanzione amministrativa per l’uso ingannevole di riferimenti all’artigianalità, completa il disegno di tutela sostanziale del comparto, contrastando forme di concorrenza sleale e tutelando il valore reputazionale dell’artigiano vero.

Start-up, PMI innovative, rating digitale e contesto UE - Un ulteriore pilastro della Legge è rappresentato dalla delega contenuta nell’art. 24 per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di start-up innovative, spin-off, PMI innovative e incubatori/acceleratori, da attuarsi mediante la redazione di un testo unico con principi e criteri direttivi dettagliati. Il Decreto legislativo dovrà essere adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, previo parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, con un iter che deve però essere meglio definito nella fase interna all’Esecutivo, come richiesto dal Comitato per la legislazione con riferimento al coordinamento tra parere del Consiglio di Stato e trasmissione alle Camere.

La XIV Commissione politiche UE rileva che il Disegno di Legge si innesta coerentemente nelle politiche europee di sostegno alle PMI, che rappresentano il 99 per cento del tessuto produttivo europeo, e che il testo è stato oggetto di un intenso dialogo con la Commissione europea nell’ambito della procedura di notifica ex direttiva UE 2015/1535, con modifiche significative introdotte per assicurare la piena compatibilità con i principi del mercato unico e con il Digital Services Act. In particolare, le norme sulle false recensioni online (artt. 18-22) sono volte a garantire maggiore trasparenza e affidabilità delle dinamiche digitali che incidono sul mercato, con specifico riferimento ai servizi turistici, termali e della ristorazione, e sono state valutate non critiche sul piano della compatibilità comunitaria.

Per il professionista che assiste PMI, start-up e artigiani, la Legge annuale sulle PMI impone un ripensamento strategico dei modelli organizzativi (aggregazioni, centrali consortili, reti), una rivisitazione degli assetti regolamentari interni in tema di lavoro, sicurezza e formazione, e un’attenzione particolare alle nuove definizioni e tutele in materia di artigianato e innovazione, in una cornice normativa destinata a consolidarsi negli anni come cantiere permanente di policy per il sistema produttivo minore.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Legge annuale sulle PMI mira a rafforzare e sostenere le piccole e medie imprese, intervenendo su aggregazioni, accesso al credito, artigianato, start-up innovative e sicurezza sul lavoro. Coerente con il Small Business Act europeo.